Art. 5 
 
Ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia dello
Stato in ragione delle peculiarita' delle operazioni contenute  nella
                     Piattaforma di investimento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto, la garanzia del Fondo
potra'  essere  concessa  con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  ciascuno  da  emanarsi  in  relazione
all'operativita'  di  CDP  con  ciascun  Sub-intermediario,  dopo  la
sottoscrizione dell'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero, a seconda dei casi,
dell'accordo tra CDP e un altro Sub-intermediario e  fino  al  valore
dell'Importo massimo escutibile relativo a ciascun accordo. 
  2.  Per  ragioni  di  economicita'  e  di   efficacia   dell'azione
amministrativa, in caso  di  escussione  della  garanzia  del  Fondo,
nonche' nell'ipotesi di escussione della garanzia di  ultima  istanza
dello Stato, il Gestore potra' avvalersi direttamente del gestore del
Fondo  PMI  e/o  degli  altri  Sub-intermediari,  con   facolta'   di
sub-delega, per le procedure di recupero della  somma  pagata,  degli
interessi maturati a decorrere dal giorno  del  pagamento  fino  alla
data del rimborso e delle spese sostenute. Le  somme  recuperate  dal
Fondo PMI e/o dagli altri Sub-Intermediari  per  conto  del  Fondo  o
dello Stato, al netto degli eventuali costi di recupero e in  ragione
della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro  quota,
ai  sensi  di  quanto   previsto   nell'Accordo   CDP-Fondo   PMI   o
eventualmente nel  diverso  accordo  sottoscritto  tra  CDP  e  altro
Sub-Intermediario e secondo la disciplina ivi prevista, in favore  di
CDP, la quale a sua volta provvedera' a ripartirle pro quota anche in
favore del FEI e del Fondo.