Art. 5 Ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarita' delle operazioni contenute nella Piattaforma di investimento 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto, la garanzia del Fondo potra' essere concessa con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno da emanarsi in relazione all'operativita' di CDP con ciascun Sub-intermediario, dopo la sottoscrizione dell'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero, a seconda dei casi, dell'accordo tra CDP e un altro Sub-intermediario e fino al valore dell'Importo massimo escutibile relativo a ciascun accordo. 2. Per ragioni di economicita' e di efficacia dell'azione amministrativa, in caso di escussione della garanzia del Fondo, nonche' nell'ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato, il Gestore potra' avvalersi direttamente del gestore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari, con facolta' di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-Intermediari per conto del Fondo o dello Stato, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo CDP-Fondo PMI o eventualmente nel diverso accordo sottoscritto tra CDP e altro Sub-Intermediario e secondo la disciplina ivi prevista, in favore di CDP, la quale a sua volta provvedera' a ripartirle pro quota anche in favore del FEI e del Fondo.