IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotto dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si dispone che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 nonche' per l'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.; Visto l'art. 6, commi 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare l'art. 149, lettera a), ai sensi del quale l'autorizzazione paesaggistica non e' prescritta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l'art. 272 che individua le tipologie di impianti non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, ai sensi del quale per unita' di microcogenerazione si intende un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe; Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il quale prevede che l'istallazione di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria; Visto l'art. 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99 secondo il quale l'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi' come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare all'autorita' competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 in materia di prevenzione incendi ed, in particolare, il combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e del n. 49 dell'allegato I, in base al quale gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva fino a 25 kWe non sono soggetti alla normativa antincendio, mentre quelli con potenza ricompresa tra 25 kWe e 350 kWe sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita' dell'attivita' stessa ai requisiti del medesimo decreto; Visto l'art. 10, comma 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, ai sensi del quale ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2011 ed in particolare l'art. 6 in materia di cumulabilita'; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2011, recante «Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2012, Serie generale n. 14; Vista la delibera 20 dicembre 2012 n. 570/2012/r/efr dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel seguito Autorita', in base alla quale possono accedere al meccanismo di scambio sul posto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kWe e fino a 200 kWe, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 e gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kWe; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2015 recante approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. Visto il punto 103 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, con il quale si conferma quanto previsto al citato art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; Considerato che l'art. 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate al Comune, il modulo contiene esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. Ritenuto che, fermi restando gli eventuali successivi decreti di semplificazione con riferimento alle altre tipologie di impianti, puo' essere ottenuta una significativa riduzione degli oneri amministrativi in particolar modo per gli interventi di realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili che presentano le seguenti caratteristiche: i) che richiedono di operare e sono ammessi al regime di scambio sul posto; ii) che non comportano un incremento dell'impegno di potenza sulla rete; iii) che, ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti e' possibile ridurre i numerosi adempimenti a due soli passaggi verso un'unica interfaccia, vale a dire la trasmissione del modello unico e la comunicazione della fine lavori; Ritenuto di prevedere due distinti modelli unici, rispettivamente per gli impianti microcogenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, in considerazione delle differenti modalita' di accesso al regime di scambio sul posto; Vista la delibera 16 febbraio 2017, numero 63/2017/I/efr con la quale l'Autorita' ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011 suggerendo di valutare l'opportunita': a) di esplicitare la possibilita' di connettere sistemi di accumulo e di comunicarne la marca e il modello; b) di prevedere che nella parte I dei modelli unici venga specificata l'utenza termica presso la quale l'energia termica prodotta sara' utilizzata; c) di prevedere la possibilita' di iniziare i lavori di realizzazione prima dell'invio della parte I dei modelli unici; d) di prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come unica interfaccia il sistema Gaudi' ai fini dell'avvio della procedura di connessione; e) di estendere la previsione di cui alla lett. d) anche agli impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015; f) di estendere l'applicazione dei modelli unici ad altri impianti a fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011; Ritenuto di accogliere i suggerimenti sub a) e sub b) e di non poter recepire il suggerimento sub c) in quanto nei casi prospettati, relativi ad interventi di nuova edificazione e di rilevante ristrutturazione, l'impianto di produzione o e' integrato nel progetto edilizio e quindi non e' necessaria la comunicazione con modello unico ovvero integra un intervento successivo e non sussiste quindi la necessita' di avviare prima i lavori; Ritenuto, riguardo ai suggerimenti di cui alle lett. d), e) ed f) che: fatte salve valutazioni di opportunita', sarebbe almeno necessario adeguare il sistema Gaudi' allo scopo di renderlo idoneo a fungere da unica interfaccia non solo per le informazioni relative alla connessione degli impianti, ma anche per quelle attinenti gli aspetti realizzativi e di incentivazione, in ossequio ai principi di semplificazione sottesi al citato art. 7-bis; e' opportuno limitare in questa fase l'applicazione del modello unico agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione di modelli unici per le altre casistiche piu' complesse Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando altresi' lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE. 2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono approvati i modelli unici di cui all'allegato 1, relativo agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento, e all'allegato 2, relativo agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, entrambi parti integranti del presente decreto. Gli allegati 1 e 2 sono costituiti da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.