Art. 2 Campo di applicazione 1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzati presso clienti finali gia' dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione; b) aventi potenza non superiore a quella gia' disponibile in prelievo; c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL; d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto; e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici; f) aventi capacita' di generazione inferiore a 50 kWe.