Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, i modelli unici sono utilizzati  per  la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli  impianti  di  microcogenerazione  ad
alto  rendimento  ovvero   degli   impianti   di   microcogenerazione
alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di  sistemi  di
accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
  a) realizzati  presso  clienti  finali  gia'  dotati  di  punti  di
prelievo attivi in bassa o media tensione; 
  b) aventi potenza  non  superiore  a  quella  gia'  disponibile  in
prelievo; 
  c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano  o
GPL; 
  d) per i quali sia contestualmente richiesto  l'accesso  al  regime
dello scambio sul posto; 
  e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni  e
delle attivita' culturali di cui al decreto  legislativo  n.  42  del
2004,  non  determinino  alterazione  dello  stato   dei   luoghi   e
dell'aspetto esteriore degli edifici; 
    f) aventi capacita' di generazione inferiore a 50 kWe.