Art. 3 
 
Modalita' di trasmissione e lavorazione delle richieste  inviate  con
                      modello unico elettronico 
 
  1. Il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la
tipologia di fonte utilizzata e  lo  trasmette  al  gestore  di  rete
competente solo per via informatica. 
  2. Nella compilazione del  modello  unico  prescelto,  il  soggetto
richiedente, prima  di  iniziare  i  lavori,  fornisce  i  dati  e  i
documenti indicati nella parte I, e, alla  fine  dei  lavori,  quelli
indicati nella parte II dell'allegato di riferimento. 
  3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita' di cui
al comma 5, il soggetto richiedente,  prende  visione  e  accetta  le
modalita' e le condizioni contrattuali definite dal gestore  di  rete
per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici. 
  4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi  dalla  ricezione
della parte I del modello unico, verifica che: 
  i) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'art.  2,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  dandone  comunicazione  al   soggetto
richiedente; 
  ii)  per  l'impianto  siano  previsti  lavori   semplici   per   la
connessione limitati all'installazione del gruppo di misura. 
  5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4,  la
presentazione della  parte  I  del  modello  unico  comporta  l'avvio
automatico dell'iter di connessione e non e' prevista l'emissione del
preventivo per la connessione. In tal caso,  il  gestore  informa  il
soggetto richiedente e provvede a: 
  a) inviare copia del modello unico  e  degli  allegati  al  Comune,
tramite PEC; 
  b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di  Terna,  ivi
compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo; 
  c) inviare copia del modello al GSE; 
    d)  addebitare  al  soggetto  richiedente  gli   oneri   per   la
connessione, come stabilito all'art. 4, comma 4; 
    e) inviare copia delle ricevute delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente; 
    f) inviare  i  dati  dell'impianto  alla  Regione,  tramite  PEC,
qualora da questa richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2. 
  6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di  cui  al
comma 4, punto i), nel caso sia accertata  la  necessita'  di  lavori
complessi per la connessione ovvero la necessita' di lavori  semplici
non limitati all'installazione del gruppo di misura,  il  gestore  di
rete ne da' informazione al soggetto  richiedente,  specificandone  i
motivi e allegando il preventivo per la connessione. 
  7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,
trovano applicazione tutte le tempistiche  e  le  modalita'  definite
dall'Autorita' in materia di connessioni. In seguito all'accettazione
del preventivo, il gestore di rete provvede comunque  alle  attivita'
di cui al comma 5, lettere a), b), e d). 
  8. Per gli impianti di potenza  complessiva  superiore  a  25  kWe,
assoggettati a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai
sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il Comune procede ad  attivare  il
procedimento automatizzato  di  cui  al  capo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  9. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto,  il  soggetto
richiedente trasmette al gestore di rete la parte  II  pertinente  al
modello unico prescelto. 
  10.  In  fase  di  presentazione  della  parte  II,   il   soggetto
richiedente, prende visione e accetta: 
  a. il regolamento di esercizio; 
    b. il contratto per l'erogazione  del  servizio  di  scambio  sul
posto, fornito dal GSE tramite il gestore di rete. 
  11. A seguito del ricevimento della parte II, il  gestore  di  rete
provvede a: 
  a. inviarne copia al Comune, tramite PEC; 
  b. inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio  di  scambio
sul posto e, in caso di impianti di microcogenerazione a gas e a gpl,
per la qualifica di cogenerazione ad alto  rendimento  con  eventuale
richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi; 
  c. caricare sul portale Gaudi'  l'avvenuta  entrata  in  esercizio,
validando i dati definitivi dell'impianto; 
  d. addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c); 
  e. inviare copia delle  ricevute  delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente. 
  12. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a  mettere
a disposizione le  informazioni  e  la  documentazione  eventualmente
richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita'  delle
dichiarazioni rese con il modello unico.