Art. 4 
 
                  Compiti dei soggetti interessati 
 
  1. In attuazione dell'art. 3, i gestori di rete, entro  180  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  implementano   gli
applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto  ministeriale
19 maggio 2015 adeguandoli al presente decreto, anche per  consentire
l'interoperabilita' con gli altri soggetti interessati. 
  2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le  Regioni  e  i  Comuni
possono stipulare  accordi  con  i  gestori  di  rete  per  stabilire
protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti  nel
modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web  di
interfaccia per la  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione
possono richiedere  al  gestore  di  rete  di  ricevere  copia  delle
comunicazioni inviate  al  Comune  per  l'inserimento  dei  dati  nei
database regionali. 
  3. L'Autorita' vigila sull'attuazione del presente decreto da parte
dei gestori di rete ed eventualmente, entro 30 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, aggiorna i  provvedimenti  di
competenza in materia di accesso al sistema elettrico, prevedendo, in
particolare che: 
  a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'art. 3, comma
5, per cui siano previsti lavori semplici per la  connessione,  siano
tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo  dei
costi per la connessione; 
  b) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  reso  noto  dal
gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'art. 3,
comma 3; 
  c) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  addebitato  dal
gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della  comunicazione
di cui all'art. 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori
a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere addebitato,  su  richiesta
del richiedente, in  due  rate,  di  cui,  la  prima  all'atto  della
comunicazione di cui all'art. 3, comma 5, e la seconda all'atto della
comunicazione di fine lavori; 
  d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate  di
cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo
da riflettere il costo  medio  nazionale  delle  relative  attivita',
riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui  all'art.  3,
comma 5. 
  4. Fino all'emanazione del provvedimento di  cui  al  comma  3,  si
applica il corrispettivo di cui all'art. 12, punto 12.1,  allegato  A
alla deliberazione  dell'Autorita'  n.  ARG/elt  99/08  e  successive
modificazioni e integrazioni, come vigente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Il gestore di  rete  fornisce  al  soggetto  richiedente,  anche
tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che, sulla
base delle informazioni fornite da GSE, Terna e Agenzia delle dogane,
elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la  fase
di esercizio dell'impianto e che indichi i  soggetti,  e  i  relativi
riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno
luogo nel corso della vita dell'impianto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 marzo 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda