IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   Consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge n. 537/1993, nel quale sono state previste anche le «note
relative alla prescrizione e modalita' di controllo delle  confezioni
riclassificate»,   modificato    ed    integrato    con    successivi
provvedimenti; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) sia conforme alle condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco;  
  Visto il decreto del  22  dicembre  2000  «Revisione  delle  "note"
riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei
medicinali e successive modificazioni»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  del  10  gennaio  2001,
integrato e modificato  con  il  successivo  decreto  8  giugno  2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001; 
  Vista la determinazione  AIFA  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259  del  4  novembre  2004  e  successive
modificazioni; 
  Vista la determinazione  AIFA  27  ottobre  2005:  «Modifiche  alla
determinazione 29 ottobre 2004 recante "Note  AIFA  2004"  (Revisione
delle Note CUF)»; 
  Vista la determinazione AIFA  14  novembre  2005:  «Annullamento  e
sostituzione della determinazione 27 ottobre 2005, recante: Modifiche
alla determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA  2004  revisione  delle
Note CUF»; 
  Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 - Serie generale; 
  Vista la determinazione AIFA del 22 maggio  2009  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.  150  del  1°  luglio  2009,
recante  «Modifiche,  con  riferimento  alla  nota  AIFA   79,   alla
determinazione  4  gennaio  2007:  "Note  AIFA  2006-2007  per  l'uso
appropriato dei farmaci".»; 
  Vista la determinazione AIFA del 16 luglio  2009  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  180  -  del  5  agosto  2009,
recante: «Modifiche alla Nota AIFA  79  di  cui  alla  determinazione
dell'Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2009»; 
  Vista la determinazione AIFA del 7  giugno  2011  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 137  -  del  15  giugno  2011,
recante: «Modifiche alla Nota AIFA 79, di cui alla determinazione del
16 luglio 2009»; 
  Vista la determinazione AIFA del 14 maggio  2015  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 115  -  del  20  maggio  2015,
recante: «Modifiche alla Nota AIFA 79, di cui alla determinazione del
7 giugno 2011»; 
  Vista la determinazione AIFA del 6  giugno  2016  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  158  -  dell'8  luglio  2016,
recante: «Modifica del regime di fornitura e dei prescrittori  per  i
medicinali per uso umano  a  base  di  "denosumab  60  mg"  soluzione
iniettabile.»; 
  Vista la determinazione AIFA del 18 luglio  2016  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 191  -  del  17  agosto  2016,
recante: «Rettifica della determina n. 782/2016 del  6  giugno  2016,
concernente la modifica del regime di fornitura  e  dei  prescrittori
per i medicinali per uso umano a base di "denosumab 60 mg"  soluzione
iniettabile»; 
  Ritenuto di dover modificare il testo della Nota  79  relativamente
all'aggiornamento dei medici  prescrittori  dei  medicinali  per  uso
umano a base di «denosumab 60 mg» soluzione iniettabile; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14-17 febbraio 2017; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale  della
presente determinazione, sostituisce il testo della Nota  79  di  cui
alla determinazione AIFA del 18 luglio 2016 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 191 - del 17 agosto 2016.