Art. 2 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065  e
successive  modifiche,  le  sotto  elencate  varieta',  iscritte   ai
registri delle varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a
fianco di  ciascuna  riportati,  sono  cancellate  dai  medesimi  per
mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 marzo 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
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    Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto Presidente della Repubblica n. 38/1998.