IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito «d.lgs. n. 79 del
1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese
distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di
incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo
obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» (di seguito «d.lgs. n. 164 del 2000»), ed in
particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di
gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento
dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi
quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
Visti i decreti adottati in data 24 aprile 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001, recanti, rispettivamente,
l'individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che hanno
abrogato i predetti decreti interministeriali del 24 aprile 2001 e
disciplinano, rispettivamente, la «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica
negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito «decreto ministeriale
20 luglio 2004 "elettrico"»), e la «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito «decreto ministeriale
20 luglio 2004 "gas"»);
Visto il decreto adottato in data 21 dicembre 2007 dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2007, recante
«Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti
l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia,
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili», ed in
particolare, l'art. 2, comma 5 ai sensi del quale con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al
2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma
1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo n. 164 del 2000;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito
«d.lgs. n. 115 del 2008») recante «Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito
«d.lgs. n. 28 del 2011») recante «Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», ed in particolare il Capo III
relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che dispone la
revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da
destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasferimento
al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione
relativo ai Certificati Bianchi;
Visto il decreto adottato del Ministro dello sviluppo economico in
data 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 218 del 19 settembre 2011, recante «Definizione del
nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN
9/11 del 27 ottobre 2011 recante «Aggiornamento, mediante
sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e
successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per
la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui
all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.
e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio
dei titoli di efficienza energetica»;
Visto il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza
energetica trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla
Commissione europea, redatto di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Visto il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico
(di seguito «D.M. 28 dicembre 2012»), di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 28
dicembre 2012 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2013,
recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013
al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati
bianchi», che ha stabilito gli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico per gli anni dal 2013 al 2016 e introdotto
misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei
Certificati Bianchi;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in particolare l'art. 7, concernente
l'istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica e
individua un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di
energia finale;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura
dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici - GSE S.p.A. per
le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi
di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito
«d.lgs. n. 102 del 2014») di attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, ed in particolare l'art. 7 che:
definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di
energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2020;
individua nel meccanismo dei Certificati Bianchi il regime
obbligatorio di efficienza energetica previsto dalla direttiva
2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un risparmio non
inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale
cumulato;
prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove misure
in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione
dell'efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi
ottenuto sia insufficiente rispetto all'obbligo previsto, nel
rispetto dei vincoli di bilancio pubblico;
dispone l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare
l'efficacia del meccanismo;
Visto l'art. 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014,
ai sensi del quale qualunque forma di sostegno pubblico a favore
della cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia
elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che
il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una
domanda economicamente giustificabile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 106 del
20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 161 del 14 luglio 2015, recante «Regolamento recante modifica al
decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale» (cd.
«Decreto Gare Gas»);
Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che precisa i presupposti che devono sussistere affinche'
una misura integri una fattispecie di aiuto di Stato;
Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato
di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 102 del 2014, e pari a
25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale
da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;
Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai
fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione
dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di
interventi considerati, nonche' della possibilita' di scambi e
contrattazioni dei titoli sul mercato;
Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei
Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo
di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici
obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener
conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno
dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento, con particolare
riferimento agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni
(cd. Conto Termico) e alle misure di detrazione fiscale per gli
interventi di efficienza energetica nell'edilizia;
Considerato che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate
il Ministero dello sviluppo economico ha stimato nel 2016 un
risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
di energia primaria, e pertanto, per gli anni successivi al 2016, gli
obiettivi devono tenere conto di tale stima, ai sensi del decreto 28
dicembre 2012, art. 13, comma 3, che consente di conseguire anche
parzialmente gli obiettivi nazionali a condizione di compensare la
quota residua nelle annualita' successive;
Considerata la necessita' di prevedere forme di armonizzazione e
non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire misure
di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti sullo stesso
intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla
normativa;
Considerata la necessita', nel rispetto dei principi di
economicita' e buon andamento della pubblica amministrazione, di
differenziare la durata della vita utile ovvero del periodo di
godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine di
evitare il rischio di sovra-incentivazione dell'intervento di
efficienza energetica;
Tenuto conto che, per effetto dei coefficienti di durabilita'
introdotti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas
EEN 9/11, durante il periodo di incentivazione sono riconosciuti
Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire in un
periodo successivo e che pertanto occorre introdurre un distinto
sistema di calcolo e rendicontazione del risparmio effettivamente
prodotto annualmente;
Considerata l'importanza di assicurare il coordinamento complessivo
con la disciplina regolatoria in materia di teleriscaldamento e
teleraffrescamento in corso di definizione da parte dell'Autorita'
per l'energia, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 10,
comma 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
Considerato l'esito della consultazione pubblica condotta, nonche'
del confronto con le principali associazioni di categoria, in merito
agli orientamenti dei Ministeri proponenti sull'aggiornamento delle
linee guida per il funzionamento del meccanismo, contenuti nel
documento del Ministero dello sviluppo economico, e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio
2015;
Vista la risoluzione adottata dalla X commissione permanente del
Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida
in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015;
Sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico 784/2016/I/efr del 22 dicembre 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 22
dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalita' di realizzazione dei progetti di efficienza energetica
negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati
Bianchi. In particolare, il presente decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020
attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli
obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con
gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza
energetica;
b) determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di
energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;
c) stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto
legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida per la
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di
efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle
modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi;
d) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei
risparmi conseguiti e le modalita' di riconoscimento dei Certificati
Bianchi;
e) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo
dei Certificati Bianchi e le modalita' di accesso allo stesso;
f) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del
meccanismo dei Certificati Bianchi, anche mediante forme di
semplificazione amministrativa;
g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi
previsti;
h) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica
dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al
meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime
sanzionatorio.