Art. 11
Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi
1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 3, per
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 4 trovano copertura,
limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle
componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale.
2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di
trasmissione di cui all'art. 14, comma 1, e' effettuata secondo
criteri e modalita' definiti dall'AEEGSI, in misura tale da
riflettere l'andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato
sul mercato, tenendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati
nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la
definizione di un valore massimo di riconoscimento.
3. I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza energetica
nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale
e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e
la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al
presente articolo.