Art. 12
Attivita' di verifica e controllo
1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza
energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e
sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione
tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali e' stato richiesto
o concesso l'accesso agli incentivi.
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il GSE
verifica:
a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti
originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi;
b) la conformita' degli interventi realizzati al progetto approvato
e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione
del progetto;
c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici
derivanti dall'intervento effettuato;
d) la completezza e la regolarita' della documentazione da
conservare cosi' come prescritto nei progetti approvati, incluse le
eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione
del progetto.
3. Le attivita' di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un
contesto di trasparenza ed equita' nei confronti degli operatori
interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui all'art. 5,
commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo
delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attivita' di
controllo anche la parte del contratto stipulato in conformita' al
contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi.
4. Il GSE puo' svolgere le attivita' di controllo e di accertamento
di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita utile
dell'intervento.
5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della
relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni
di controllo, la possibilita' di effettuare operazioni di
campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri
materiali impiegati negli interventi. Nel caso in cui, ai fini del
periodo precedente, siano rese disponibili certificazioni di parte
terza indipendente che attestino le caratteristiche dei combustibili
e dei materiali, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE.
6. Le verifiche oggetto del presente articolo non comprendono ne'
sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento,
sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici
soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio pubblico,
i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso
in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere
sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini
dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati.
7. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da
personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata
qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e
autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attivita' riveste
la qualifica di pubblico ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza su
ogni informazione acquisita.
8. Nello svolgimento delle verifiche, il GSE puo' avvalersi del
supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di soggetti
terzi dotati di idonee competenze specialistiche.
9. Ai fini di quanto disposto al comma 1, il GSE sottopone
annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il
piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la
stessa periodicita' il riepilogo dei dati relativi alle verifiche
eseguite e all'esito delle stesse.
10. Il termine di conclusione del procedimento di controllo e'
fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore
complessita'. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con
l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze
raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni
presentate dall'interessato.
11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo,
il gruppo di verifica puo' richiedere ed acquisire atti, documenti,
schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile
nonche' effettuare rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi
strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello
svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige
un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni
effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni
acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare
e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia
a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere
il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.
12. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il soggetto
titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di
presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi
evidenziati nel corso delle attivita' di controlli verifiche. Il GSE
e' tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini
dell'attivita' di controllo.
13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui
consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli
incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso
di accertamento di una o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il
rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il
recupero delle somme gia' erogate.
14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi,
mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli
incentivi;
b) l'indisponibilita' della documentazione da conservare
obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se
ne sia gia' accertata l'assenza nell'ambito di una precedente
attivita' di controllo;
c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del
gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle
strutture dell'intervento nella disponibilita' del soggetto titolare
del progetto ovvero alla documentazione purche' strettamente connessa
all'attivita' di controllo;
d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non
comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli
incentivi;
e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;
f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti
provvedimenti in esito all'attivita' di controllo.
15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il GSE,
qualora riscontri violazioni, irregolarita' o inadempimenti che
rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi,
provvede, in conformita' alla normativa applicabile:
a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in
relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;
b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o
dell'equivalente valore monetario.
16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri
la non verificabilita' o la non attendibilita' di alcuni dei dati
utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti
ed emessi, puo' motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi
sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del
soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le
successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in
merito alla verificabilita' ed attendibilita' dei dati da fornire,
fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile.
17. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso,
pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti che
devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto
titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati
realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti gia' previsti
nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di
non aggravio del procedimento.
18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto
proponente, e' tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinche' le
attivita' di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
19. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del
procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato, con un
preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta
Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la
data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la
documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto
proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e
collaborare alle relative attivita', anche tramite suo delegato.