Art. 12 
 
 
                  Attivita' di verifica e controllo 
 
  1. Il GSE  svolge  il  controllo  sugli  interventi  di  efficienza
energetica  mediante  verifiche  documentali   ovvero   ispezioni   e
sopralluoghi in situ, al fine di  accertare  la  corretta  esecuzione
tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali e' stato richiesto
o concesso l'accesso agli incentivi. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  GSE
verifica: 
  a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e  dei  requisiti
originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; 
  b) la conformita' degli interventi realizzati al progetto approvato
e alle disposizioni normative vigenti alla data  della  presentazione
del progetto; 
  c) la congruenza tra l'incentivo erogato e  i  risparmi  energetici
derivanti dall'intervento effettuato; 
  d)  la  completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione   da
conservare cosi' come prescritto nei progetti approvati,  incluse  le
eventuali varianti, e dalla normativa  al  momento  dell'approvazione
del progetto. 
  3. Le attivita' di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in  un
contesto di trasparenza ed  equita'  nei  confronti  degli  operatori
interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui  all'art.  5,
commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi  o  suo
delegato; in ogni caso, deve  essere  informata  delle  attivita'  di
controllo anche la parte del contratto stipulato  in  conformita'  al
contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi. 
  4. Il GSE puo' svolgere le attivita' di controllo e di accertamento
di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita  utile
dell'intervento. 
  5. Ai  fini  della  verifica  del  diritto  all'incentivo  e  della
relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni
di  controllo,  la   possibilita'   di   effettuare   operazioni   di
campionamento  e  caratterizzazione  dei  combustibili  o  di   altri
materiali impiegati negli interventi. Nel caso in cui,  ai  fini  del
periodo precedente, siano rese disponibili  certificazioni  di  parte
terza indipendente che attestino le caratteristiche dei  combustibili
e dei materiali, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE. 
  6. Le verifiche oggetto del presente articolo non  comprendono  ne'
sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento,
sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici
soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio  pubblico,
i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso
in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo  restando  il  potere
sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti  ai  fini
dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono  al  GSE  l'esito  degli
accertamenti effettuati. 
  7. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da
personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato  di  adeguata
qualificazione tecnica ed esperienza, che opera  con  indipendenza  e
autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attivita'  riveste
la qualifica di pubblico ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza  su
ogni informazione acquisita. 
  8. Nello svolgimento delle verifiche, il  GSE  puo'  avvalersi  del
supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di  soggetti
terzi dotati di idonee competenze specialistiche. 
  9. Ai fini  di  quanto  disposto  al  comma  1,  il  GSE  sottopone
annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il
piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la
stessa periodicita' il riepilogo dei  dati  relativi  alle  verifiche
eseguite e all'esito delle stesse. 
  10. Il termine di conclusione  del  procedimento  di  controllo  e'
fissato in  centottanta  giorni,  fatti  salvi  i  casi  di  maggiore
complessita'. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con
l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze
raccolte nel corso  del  controllo  e  delle  eventuali  osservazioni
presentate dall'interessato. 
  11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di  sopralluogo,
il gruppo di verifica puo' richiedere ed acquisire  atti,  documenti,
schemi tecnici, registri ed ogni altra  informazione  ritenuta  utile
nonche' effettuare rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi
strettamente connessi alle esigenze di controllo.  Al  termine  dello
svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di  verifica  redige
un  processo  verbale  contenente  l'indicazione   delle   operazioni
effettuate,  della  documentazione  esaminata,   delle   informazioni
acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto  titolare
e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una  copia
a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di  sottoscrivere
il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso. 
  12. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il  soggetto
titolare del progetto e il soggetto proponente hanno  il  diritto  di
presentare  memorie  scritte  e   documenti   rispetto   ai   rilievi
evidenziati nel corso delle attivita' di controlli verifiche. Il  GSE
e' tenuto a valutare  tali  memorie  ove  siano  pertinenti  ai  fini
dell'attivita' di controllo. 
  13. Le violazioni, elusioni,  inadempimenti,  incongruenze  da  cui
consegua in  modo  diretto  e  sostanziale  l'indebito  accesso  agli
incentivi costituiscono violazioni  rilevanti  di  cui  all'art.  42,
comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto,  nel  caso
di accertamento di una o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il
rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche'  il
recupero delle somme gia' erogate. 
  14. Costituiscono violazioni rilevanti anche: 
  a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi,
mendaci o contraffatti,  al  fine  di  avere  indebito  accesso  agli
incentivi; 
  b)   l'indisponibilita'   della   documentazione   da    conservare
obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in  cui  se
ne  sia  gia'  accertata  l'assenza  nell'ambito  di  una  precedente
attivita' di controllo; 
  c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei  confronti  del
gruppo di verifica, consistente anche nel  diniego  di  accesso  alle
strutture dell'intervento nella disponibilita' del soggetto  titolare
del progetto ovvero alla documentazione purche' strettamente connessa
all'attivita' di controllo; 
  d)  l'alterazione   della   configurazione   dell'intervento,   non
comunicata al  GSE,  finalizzata  ad  ottenere  un  incremento  degli
incentivi; 
  e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati; 
  f)  l'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  in   precedenti
provvedimenti in esito all'attivita' di controllo. 
  15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il  GSE,
qualora  riscontri  violazioni,  irregolarita'  o  inadempimenti  che
rilevano  ai  fini  dell'esatta  quantificazione   degli   incentivi,
provvede, in conformita' alla normativa applicabile: 
  a)  alla  rideterminazione  dei  Certificati  Bianchi   emessi   in
relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate; 
  b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti  in  eccesso  o
dell'equivalente valore monetario. 
  16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora  riscontri
la non verificabilita' o la non attendibilita'  di  alcuni  dei  dati
utilizzati per la quantificazione dei Certificati  Bianchi  richiesti
ed emessi, puo' motivatamente procedere  al  ricalcolo  degli  stessi
sulla base  di  stime  cautelative,  e  disporre  nei  confronti  del
soggetto a cui vengono riconosciuti i  Certificati  Bianchi,  per  le
successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche  prescrizioni  in
merito alla verificabilita' ed attendibilita' dei  dati  da  fornire,
fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile. 
  17. Il GSE, fatti  salvi  i  casi  di  controllo  senza  preavviso,
pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti  che
devono essere resi  disponibili  sia  presso  la  sede  del  soggetto
titolare del progetto sia presso la sede o le  sedi  ove  sono  stati
realizzati gli interventi, in aggiunta  ai  documenti  gia'  previsti
nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di
non aggravio del procedimento. 
  18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il  soggetto
proponente, e' tenuto ad adottare tutte le precauzioni  affinche'  le
attivita' di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa  in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
  19. Fatti salvi i casi di controlli senza  preavviso,  l'avvio  del
procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato, con  un
preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7  della  legge
n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero  mediante  Posta
Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la
data,  l'ora,  il  nominativo  dell'incaricato  del   controllo,   la
documentazione da rendere disponibile e  reca  l'invito  al  soggetto
proponente e al  soggetto  titolare  del  progetto  a  presenziare  e
collaborare alle relative attivita', anche tramite suo delegato.