Art. 13
Rapporti relativi allo stato di attuazione
1. Dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi
del supporto del GME, trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, alla Conferenza Unificata, e all'AEEGSI una relazione
sull'attivita' svolta e sui progetti realizzati nell'ambito del
presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti
presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli
interventi;
b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno
di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 4, comma 1;
c) il numero di Certificati Bianchi emessi nell'anno di
riferimento;
d) le previsioni per l'anno d'obbligo successivo riguardo alle
informazioni di cui alle lettere b) e c);
e) l'andamento delle transazioni dei Certificati Bianchi, nonche'
il rapporto tra il volume cumulato dei Certificati Bianchi e il
valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5, entrambi riferiti
all'anno precedente.
3. Il GME segnala tempestivamente al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e all'AEEGSI eventuali comportamenti, verificatisi nello
svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi, che risultino
non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralita'.
4. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui al comma 1 sui
propri siti web.
5. Il GSE provvede a dare notizia del numero di progetti approvati,
suddivisi per tipologia di intervento, dei Certificati Bianchi
riconosciuti, nonche' delle stime dei Certificati che saranno
riconosciuti fino alla prima scadenza dell'obbligo prevista dal
presente decreto, mediante pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale.