Art. 14
Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni
1. Ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissata al 31
maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli obblighi
di cui all'art. 4, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun
anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi
posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004.
2. Il GSE, dopo aver verificato il livello di conseguimento
dell'obbligo annuo posto in capo a ciascun soggetto obbligato, ai
sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti
dalle compensazioni di cui al comma 3, comunica le risultanze di tale
verifica, per ciascuna delle due sessioni, al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' all'AEEGSI ai fini di quanto disposto
al comma 4 e all'art. 11 e al GME ai fini dell'aggiornamento dei
conti proprieta' su cui sono depositati i Certificati Bianchi dei
soggetti obbligati.
3. Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di
propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il
60%, puo' compensare la quota residua nell'anno successivo senza
incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4.
4. Nel caso di mancato conseguimento degli obblighi, fatto salvo
quanto previsto al comma 3 e fermo restando l'obbligo di
conseguimento della quota non coperta, l'AEEGSI applica sanzioni per
ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481, comunicando le sanzioni applicate al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al GSE.
5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla
copertura degli oneri di cui all'art. 7, comma 1.