Art. 15 Misure di semplificazione e di accompagnamento 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, nonche' della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialita' di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che puo' essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6. 2. La guida operativa di cui al comma 1, nonche' i suoi aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati e disciplinati con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.