Art. 15
Misure di semplificazione e di accompagnamento
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e
sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guida
operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la
presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili
alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi,
nonche' della descrizione delle migliori tecnologie disponibili,
tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello
europeo, delle potenzialita' di risparmio in termini economici ed
energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni
in merito all'individuazione del consumo di riferimento di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che puo' essere
organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non
esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non
rispettano i requisiti di cui all'art. 6.
2. La guida operativa di cui al comma 1, nonche' i suoi
aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati e disciplinati con
decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione
di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014,
l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza
e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.