Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica
(TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La
dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco e' pari a una
tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);
b) componente rigenerato: un componente gia' utilizzato, che
necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di riparazione
e manutenzione straordinaria che consentano di ripristinare le
normali condizioni di operativita';
c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema
tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei
risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i
Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' dato dal minor valore
tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di
efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi
impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono
valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo
di baseline e' pari al consumo di riferimento;
d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto
di riferimento, cioe' il consumo che, in relazione al progetto
proposto, e' attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi,
realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di
presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di
mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla
normativa;
e) contratto tipo: contratto che, ai fini dell'erogazione dei
Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto
proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal
soggetto proponente, e GSE;
f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio
dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini
della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di
acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari;
g) data di prima attivazione del progetto: data nella quale il
progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria;
h) distributore: la persona giuridica che effettua attivita' di
trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di
distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di
competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare
della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua
attivita' di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti
locali per la consegna ai clienti finali;
i) energia elettrica o gas complessivamente distribuiti sul
territorio nazionale: rispettivamente la somma dell'energia
elettrica, a tutti i livelli di tensione, o la somma del gas
trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi diritto ad
esercitare l'attivita' di distribuzione ai sensi della vigente
normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
j) energia elettrica o gas distribuiti da un distributore:
rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o
il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello stesso
distributore avente diritto ad esercitare l'attivita' di
distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli
autoconsumi del distributore medesimo;
k) obblighi quantitativi nazionali: la quota degli obiettivi
quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente,
dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
l) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del
quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della
richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente
decreto;
m) progetto a consuntivo - PC: il progetto con metodo di
valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all'Allegato 1, in
conformita' al programma di misura;
n) progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»):
intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto
titolare del progetto presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti
comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita'
ad un programma di misura approvato dal GSE;
o) progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di
efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e
per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per
la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti
rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un
incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto
degli impianti gia' esistenti afferenti o funzionali al medesimo
progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto e'
successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al
meccanismo dei Certificati Bianchi;
p) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi
che, in relazione al progetto proposto, e' realizzato con i sistemi o
con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto,
costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e
normativi;
q) progetto standardizzato - PS: il progetto con metodo di
valutazione dei risparmi standardizzato di cui all'Allegato 1, in
conformita' al programma di misura;
r) richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC: la
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla
realizzazione del progetto a consuntivo;
s) richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS: la
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla
realizzazione del progetto standardizzato;
t) risparmio energetico addizionale: la differenza, in termini di
energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il
consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto.
Tale risparmio e' determinato, con riferimento al medesimo servizio
reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che
influiscono sul consumo energetico;
u) Societa' di Servizi Energetici o SSE o ESCO: societa' che
attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati
autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza
del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la
responsabilita' del risultato nel rispetto del livello di servizio
concordato;
v) soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di
ammissibilita' di cui all'art. 5, comma 1, che presenta l'istanza per
la richiesta di incentivo al GSE; puo' anche non coincidere con il
titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di
incentivo al GSE e' presentata su delega del soggetto titolare;
w) soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene
l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza
energetica;
x) vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono
riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei
limiti di cui all'Allegato 2 del presente decreto.
2. Ferme restando le definizioni di cui al comma 1, ai fini del
presente decreto si applicano altresi' le definizioni previste
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 79 del 1999, dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 102 del 2014 e dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 115 del 2008.