Art. 3 
 
 
                         Soggetti obbligati 
 
  1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al  presente
decreto sono: 
  a) i distributori di  energia  elettrica  che,  alla  data  del  31
dicembre di due  anni  antecedenti  all'anno  d'obbligo  considerato,
hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi  alla  propria  rete  di
distribuzione; 
  b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di
due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato,  hanno  piu'  di
50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione. 
  2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere
reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico
a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma  nella  attivita'  di
distribuzione dei quantitativi di energia elettrica  o  gas  naturale
gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1. 
  3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, la quota  d'obbligo
a carico del soggetto subentrante e' proporzionale al quantitativo di
energia elettrica o al volume di gas  naturale  distribuito  ad  esso
trasferito, indipendentemente dal numero  di  utenti  successivamente
connessi  alle  rispettive  reti,  come  conteggiati  a  seguito  del
subentro.