Art. 4
Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio
energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il
meccanismo dei Certificati Bianchi sono:
a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.
2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:
a) interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel
periodo di riferimento;
b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al
rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto
ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per
i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al
rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
d) interventi gia' agevolati nell'ambito del meccanismo dei
Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di
vita utile, continuano a generare risparmi.
3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e
gas a carico dei soggetti di cui all'art. 3 sono conseguiti mediante
risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al netto dei
titoli ritirati dal GSE per energia da cogenerazione ad alto
rendimento (CAR) e per interventi di efficientamento eseguiti
nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, fatto
salvo quanto previsto ai commi 13 e 15.
4. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2017-2020, devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze
annuali:
a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2017;
b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2018;
c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2019;
d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2020.
5. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali di gas naturale nel periodo 2017-2020, devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantita' e
cadenze annuali:
a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2017;
b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2018;
c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2019;
d) 3,92 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno
2020.
6. Entro il 31 dicembre 2019 con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2020, gli
obiettivi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
7. Ogni singola impresa di distribuzione di elettricita' adempie
pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo; tale
quota e' determinata dal rapporto tra la quantita' di energia
elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali
connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di
energia elettrica distribuita sul territorio nazionale da tutti i
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), determinata
annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico (nel seguito AEEGSI), conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso.
8. Ogni singola impresa di distribuzione di gas naturale adempie
pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo; tale
quota e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale
distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla
sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di gas
distribuito sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'AEEGSI,
conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'AEEGSI comunica al Ministero
dello sviluppo economico e al GSE la quota parte degli obblighi,
determinati ai sensi dei commi 7 e 8, che ciascuno dei soggetti di
cui all'art. 3 deve adempiere. Il GSE pubblica tali dati sul proprio
sito web istituzionale.
10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE, anche avvalendosi del
GME, comunica al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare dei
Certificati Bianchi non annullati e ancora in possesso dei soggetti
di cui all'art. 5, comma 1, che, alla data del primo giugno dello
stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e lo pubblica
sul proprio sito web istituzionale, specificando la quota di essi in
possesso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1 nonche' le
informazioni di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo
n. 102 del 2014.
11. Qualora l'ammontare di cui al comma 10 superi del 5%, per
l'anno d'obbligo in corso, la somma degli obblighi quantitativi
nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per
l'anno successivo e' incrementato della stessa quantita' e il
Ministero dello sviluppo economico dispone con proprio provvedimento,
la nuova ripartizione degli obblighi.
12. In base a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del decreto
legislativo n. 102 del 2014, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli
obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono aggiornati entro il 31 dicembre
2018 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, se, sulla base dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico accerta che l'ammontare dei
Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non e' coerente con
il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo.
13. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi per
rendere piu' efficienti le reti elettriche e del gas naturale
concorrono all'adempimento degli obblighi a carico delle imprese di
distribuzione. Per tali interventi, fatti salvi gli interventi di
sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, non sono
rilasciati Certificati Bianchi.
14. A decorrere dal 1° giugno 2021, qualora non siano stati
definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al
2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per
la tutela degli investimenti, il GSE ritira i Certificati Bianchi
generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di
diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del
valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel
quadriennio 2017-2020, ridotta del 10%.
15. I Certificati Bianchi eventualmente emessi a fronte di progetti
eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio
2015 e annullati dal GSE nell'anno di riferimento, riducono in egual
misura gli obblighi di risparmio complessivi relativi all'anno
successivo.