Art. 6
Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei
Certificati Bianchi
1. I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo
dei Certificati Bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE nel
rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1.
2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica
ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia
risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del
riconoscimento dei Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella 1
dell'Allegato 2, che puo' essere aggiornata ed integrata con decreto
del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su
proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.
3. I progetti di efficienza energetica ammissibili acquisiscono le
autorizzazioni o i permessi richiesti entro i termini previsti dalla
normativa vigente, e sono conformi al disposto dell'art. 6 dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonche' i
requisiti e le condizioni di applicabilita', in conformita' ai metodi
di valutazione, definiti all'Allegato 1.
4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi
non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro
capacita' di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente
alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente
decreto, alla capacita' di generare risparmi energetici addizionali
in termini di energia primaria totale o non rinnovabile.
5. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i
progetti di efficienza energetica di cui all'art. 5 dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i valori di potere
calorifico inferiore di cui all'Allegato 2 al presente decreto, in
conformita' a quanto indicato all'Allegato IV alla direttiva
2012/27/UE.
6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi
i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a
vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto
salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali
energeticamente piu' efficienti rispetto a quelle individuate dai
vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.