Art. 7
Procedura di valutazione dei progetti
e responsabilita' gestionali del GSE
1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge
l'attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi di energia
primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in
conformita' alla metodologia di valutazione di cui all'art. 9 ed ai
criteri di cui all'art. 6.
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241
del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda del proponente.
3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione
dell'esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di
progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative
richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro
novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di
cui al presente decreto, il GSE puo' richiedere al soggetto
proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In
tal caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla
ricezione delle informazioni integrative.
4. Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o
standardizzati gia' approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da
idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta
di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se
necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con i
tempi previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle
informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i
dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o
PS, al fine di verificare l'ammissibilita' del progetto oggetto della
modifica progettuale.
5. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo
corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal
GSE.