Art. 9 Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al presente decreto sono i seguenti: a) metodo a consuntivo, in conformita' ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati; b) metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalita' standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE. 2. Ai fini dell'ammissibilita' al meccanismo, dai progetti deve risultare la possibilita' di conseguire, in base alla tipologia di cui al comma 1, almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1.