Art. 9
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la
realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al
presente decreto sono i seguenti:
a) metodo a consuntivo, in conformita' ad un programma di misura
predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, che
consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile
mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo
soggetto titolare su uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque
denominati;
b) metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di misura
predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto
dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il
risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza
energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su piu'
stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia
dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili e la
non convenienza economica del costo relativo all'installazione di
misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore
economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla
realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi incentivabili
attraverso la modalita' standardizzata sono approvate con decreto
direttoriale del direttore generale DG-MEREEN, del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il direttore generale DG-CLE del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata, anche su proposta del GSE
elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.
2. Ai fini dell'ammissibilita' al meccanismo, dai progetti deve
risultare la possibilita' di conseguire, in base alla tipologia di
cui al comma 1, almeno i livelli minimi di risparmio energetico
addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1.