IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 243  del  2012,  che
prevede che i bilanci delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase  di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,  come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10; 
  Visto l'art. 10 della legge n. 243  del  2012,  che  disciplina  il
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; 
  Visti i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che  prevedono  che  le
operazioni   di   indebitamento   -   consentite    per    finanziare
esclusivamente  spese  di  investimento  -   sono   effettuate   solo
contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di  durata  non
superiore  alla  vita  utile  dell'investimento,   nei   quali   sono
evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui   singoli
esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di  copertura  degli
oneri corrispondenti; 
  Visto in particolare, il comma 3 del predetto art. 10, che  prevede
che le suddette  operazioni  di  indebitamento  e  le  operazioni  di
investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei  risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla  base
di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per
l'anno di riferimento, il rispetto del saldo  di  cui  al  richiamato
art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del  2012,  del  complesso
degli  enti  territoriali  della  regione  interessata,  compresa  la
medesima regione; 
  Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le
richiamate  operazioni  di   indebitamento   e   le   operazioni   di
investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei  risultati   di
amministrazione  degli  esercizi  precedenti  non  soddisfatte  dalle
intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla  base  dei  patti  di
solidarieta' nazionali, fermo restando il rispetto del saldo  di  cui
al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali; 
  Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, che dispone che,  al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  da
realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni  2017,
2018 e  2019,  sono  assegnati  agli  enti  locali  spazi  finanziari
nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma  4,  della
citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di  700  milioni
di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a  interventi  di
edilizia scolastica; 
  Visto il comma 486 dell'art. 1 della richiamata legge  n.  232  del
2016, che prevede che gli enti locali non  possono  richiedere  spazi
finanziari per le finalita' di investimento di cui ai commi da 463  a
508 del  citato  art.  1,  qualora  le  operazioni  di  investimento,
realizzate  con  il  ricorso  all'indebitamento  e  all'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione  degli  esercizi  precedenti,  possano
essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui  al  comma  1
dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012; 
  Visti i commi 487 e 488 del predetto art. 1, che prevedono che  gli
enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro
il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di   missione   per   il
coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di   interventi    di
riqualificazione dell'edilizia scolastica che provvede ad  attribuire
a ciascun ente locale i  predetti  spazi  finanziari,  tenendo  conto
dell'ordine prioritario ivi indicato; 
  Visto altresi', il comma 489 del medesimo art. 1, che  prevede  che
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  per
il  coordinamento  e  impulso  nell'attuazione   di   interventi   di
riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il  termine
perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale; 
  Visto il successivo comma 490 dell'art. 1 della citata legge n. 232
del 2016, che dispone  che  gli  enti  locali  comunicano  gli  spazi
finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il  termine
perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
mediante  l'applicativo   web   appositamente   previsto   nel   sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it»; 
  Visto il comma 491 del predetto art. 1 della legge n. 232 del 2016,
che prevede che le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490,
per la quota non riferita agli interventi di edilizia  scolastica  di
cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative: 
    a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    b)  all'avanzo  di  amministrazione,   al   netto   della   quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente; 
  Visto il comma 492, dell'art. 1, della richiamata legge n. 232  del
2016, come modificato dall'art. 14, comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244,  che  dispone  che  l'ammontare  dello  spazio
finanziario attribuito a ciascun ente locale e' determinato, entro il
15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
    0a) investimenti dei comuni,  individuati  dal  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  nonche'  di  quelli  individuati  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e  dell'art.
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  finalizzati  a
fronteggiare gli  eccezionali  eventi  sismici  e  la  ricostruzione,
finanziati  con  avanzo  di  amministrazione  o  da   operazioni   di
indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti  esecutivi
redatti e validati in conformita' alla  vigente  normativa,  completi
del cronoprogramma della spesa; 
    a)  investimenti  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione  o
mediante operazioni di indebitamento: 
      1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di
riferimento,  a  seguito  dei  processi  di  fusione  previsti  dalla
legislazione vigente; per ciascun esercizio del  triennio  2017-2019,
sono considerati esclusivamente i comuni per i quali  i  processi  di
fusione si sono  conclusi  entro  il  1°  gennaio  dell'esercizio  di
riferimento; 
      2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in
conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della
spesa; 
    b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli  spazi
finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489; 
    c) investimenti finalizzati all'adeguamento  e  al  miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa; 
    d)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e alla messa in  sicurezza  e  alla  bonifica  di  siti
inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per
il  loro  rilevante  impatto  sanitario,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,
completo del cronoprogramma della spesa; 
  Visto, altresi', il comma 493 del predetto art. 1  della  legge  n.
232 del 2016, che prevede che, ferme restando  le  priorita'  di  cui
alle lettere a), b), c)  e  d)  del  precedente  comma  492,  qualora
l'entita'  delle  richieste  pervenute  dagli  enti   locali   superi
l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione e'  effettuata  a
favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del  fondo  di
cassa rispetto all'avanzo di amministrazione; 
  Visto il comma 494 del succitato art. 1, che dispone che,  in  sede
di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487,
489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo,  il
20 febbraio e il 15 marzo; 
  Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che
prevede che, qualora gli  spazi  finanziari  concessi  in  attuazione
delle intese e dei patti di solidarieta'  previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  10,  comma  5,
della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati,  l'ente
territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari  nell'esercizio
finanziario successivo; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede
che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP); 
  Visto il comma 508 dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016  che
prevede  che,  qualora  l'ente  territoriale  beneficiario  di  spazi
finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di
solidarieta' previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n.  243  del  2012,
non  effettui  la  trasmissione  delle  informazioni  richieste   dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non  puo'
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbia adempiuto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10,  comma
5, della legge n. 243 del 2012; 
  Vista  la  determina  e  relativi  allegati  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e
impulso   nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
dell'edilizia scolastica 2 marzo 2017,  n.  5,  come  modificata  con
successiva nota SMES n. 131 del 10 marzo 2017  e  relativi  allegati,
con la  quale  sono  attribuiti  a  ciascun  ente  locale  gli  spazi
finanziari di cui necessitano, a valere sull'importo di  300  milioni
di euro, per interventi di edilizia scolastica  di  cui  all'art.  1,
commi da 487 a 489  della  legge  n.  232  del  2016,  tenendo  conto
dell'ordine prioritario previsto dal comma 488 del medesimo art. 1  e
sono comunicate, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le richieste di
spazi finanziari residuali  per  interventi  di  edilizia  scolastica
rimaste insoddisfatte, per un ammontare pari a circa 128  milioni  di
euro; 
  Considerato  che,  sulla  base  delle  comunicazioni  pervenute  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   mediante   l'applicativo   web
appositamente previsto nel sito  «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»
entro il termine perentorio del 20 febbraio  2017,  le  richieste  di
spazi finanziari per  l'anno  2017,  a  valere  sull'importo  di  400
milioni di  euro,  da  parte  degli  enti  locali  per  favorire  gli
investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al  debito  di
cui all'art. 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della  legge  n.  232
del  2016,  diversi  da  quelli  di  edilizia   scolastica,   ammonta
complessivamente a circa 565 milioni di euro, di cui  50  milioni  di
euro  richiesti  dalle  citta'  metropolitane,  23  milioni  di  euro
richiesti dalle province e 492 milioni di euro richiesti dai comuni; 
  Considerato in particolare, che le richieste  di  spazi  finanziari
per l'anno 2017, a valere sul predetto  importo  di  400  milioni  di
euro, da parte degli enti locali per le priorita' di cui al  medesimo
art.  1,  comma  492,  lettere  0a),  a),  b),  c)  e  d),  risultano
complessivamente pari  a  236  milioni  di  euro  e,  pertanto,  sono
interamente soddisfatte; 
  Considerato altresi', che le  richieste  di  spazi  finanziari  per
l'anno 2017 da parte degli enti locali  per  investimenti  finanziati
con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il  ricorso
al debito diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art.  1
della legge n. 232 del 2016, e  da  quelli  di  cui  alle  richiamate
lettere  0a),  a),  b),  c)  e   d),   del   comma   492,   ammontano
complessivamente a  457  milioni  di  euro  e  gli  spazi  finanziari
residuali sono pari a 164 milioni di euro e che, pertanto,  ai  sensi
del comma 493 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, l'attribuzione
di tali spazi finanziari e' effettuata a favore degli enti locali che
presentano  la  maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa   rispetto
all'avanzo di amministrazione; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al richiamato art. 1, comma 485 e  commi  da
490 a 494, della legge n. 232 del 2016,  all'emanazione  del  decreto
ministeriale per  la  ripartizione  degli  spazi  finanziari  secondo
quanto previsto dalla richiamata normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Richiesta di spazi finanziari e criteri di riparto 
 
  1. Al fine di favorire gli investimenti, da  realizzare  attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e il ricorso al  debito,  per  l'anno  2017,  sono  attribuiti  spazi
finanziari agli enti locali che hanno effettuato richiesta  ai  sensi
dell'art. 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2. Gli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 485 e commi da 490
a 494, della legge n. 232 del 2016, sono attribuiti agli enti  locali
sulla base delle richieste effettuate, entro  il  termine  perentorio
del 20 febbraio 2017, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   mediante
l'applicativo     web     appositamente     previsto     nel     sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,   tenendo   conto   dell'ordine
prioritario di cui all'art. 1, comma 492, lettere 0a), a), b),  c)  e
d), della legge n. 232 del 2016. 
  3. Gli spazi finanziari per gli altri investimenti  finanziati  con
avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il  ricorso  al
debito diversi da quelli di cui ai commi da 487  a  489  dell'art.  1
della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492,  lettere
0a), a), b), c) e d), del medesimo art. 1, sono attribuiti  a  favore
degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del  fondo  di
cassa rispetto all'avanzo di amministrazione ai sensi del  comma  493
del citato art. 1.