Art. 4 Vincolo utilizzo spazi finanziari e sanzioni 1. Gli spazi finanziari di cui all'art. 3, comma 1, indicati nella tabella riportata nell'allegato 1, sono destinati a favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. In particolare, nel caso di investimenti finanziati con: avanzo di amministrazione, gli spazi finanziari sono utilizzati a copertura degli impegni esigibili nel 2017, nonche' del Fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi; operazioni di indebitamento, gli spazi finanziari sono utilizzati esclusivamente a copertura degli impegni esigibili nel 2017. 2. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalita' di cui al comma 1 sono recuperati, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le richiamate finalita'. 3. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ivi inclusi quelli attribuiti con il presente decreto, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo (2018), ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016. 4. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui all'art. 3, comma 1, devono trasmettere, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari»: con la voce «Patto nazionale - Avanzo» nel caso di investimento finanziato da avanzo; con la voce «Patto nazionale - Debito», nel caso di ricorso a indebitamento. 5. L'ente locale beneficiario degli spazi finanziari che non effettua la trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, non puo' procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2017 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco