Art. 2 
 
 
Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo nel territorio
                        della Regione Abruzzo 
 
  1.  Per   fronteggiare   gli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo diversi  da  quelli
individuati dall'art. 1, le  componenti,  anche  territoriali,  e  le
Strutture operative del Servizio nazionale  della  protezione  civile
provvedono, con le modalita' previste dalla presente ordinanza e, per
quanto  necessario,  anche  avvalendosi  dei  poteri  previsti  dalle
disposizioni contenute nelle ordinanze richiamate in  premessa,  agli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e all'attuazione
delle seguenti misure: 
    a) organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso  e
di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
    b) ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e  delle
infrastrutture di reti strategiche; 
    c)  realizzazione  di  interventi,  anche  strutturali,  per   la
riduzione  del  rischio  residuo  strettamente  connesso  all'evento,
finalizzati prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    d) riconoscimento del contributo per l'autonoma  sistemazione  di
cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016, come modificato  dall'art.
5 dell'ordinanza n. 408/2016.