Art. 2 Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo nel territorio della Regione Abruzzo 1. Per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo diversi da quelli individuati dall'art. 1, le componenti, anche territoriali, e le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile provvedono, con le modalita' previste dalla presente ordinanza e, per quanto necessario, anche avvalendosi dei poteri previsti dalle disposizioni contenute nelle ordinanze richiamate in premessa, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e all'attuazione delle seguenti misure: a) organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; c) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita'; d) riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016, come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 408/2016.