Art. 4 
 
Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
  di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992. 
 
  1. Il Commissario delegato provvede, nel territorio  regionale  non
interessato dagli eventi sismici di cui in premessa, al coordinamento
dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al  patrimonio
pubblico, privato, nonche', fatto salvo quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  alle  attivita'  economiche  e
produttive, da effettuarsi sulla base  delle  segnalazioni  pervenute
dalle  Amministrazioni  competenti  e  inviate   alla   Regione.   Il
Commissario delegato, avvalendosi  prioritariamente  della  struttura
regionale, provvede all'attivita' di  controllo,  omogeneizzazione  e
rappresentazione dei dati e delle informazioni relative  ai  beni  di
cui agli articoli 5, 6 e 7, nonche' al coordinamento  delle  relative
procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 8.