Art. 8 
 
 
 Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva 
 
  1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 5,  6  e  7  e'
svolta in  conformita'  alle  procedure  disciplinate  nel  documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente
ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui  agli  articoli
5, 6 e 7 corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento
tecnico allegato. 
  3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e  7  non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
vengono svolte dalle  amministrazioni  competenti  nell'ambito  delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4. La ricognizione dei fabbisogni posta in essere  dal  Commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti
per il ristoro degli stessi.