Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. Alle misure disciplinate dall'art. 1 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa. 2. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, alle attivita' di cui alla presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del 20 gennaio 2017 citata in premessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, penultimo periodo, della legge n. 225/1992. 3. Ai fini di cui al comma 2 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a seguito dell'approvazione di cui all'art. 3, comma 3, al trasferimento dell'importo risultante dall'attivita' di ricognizione effettuata dal Commissario delegato sulla predetta contabilita' speciale al medesimo intestata. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2017 Il Capo del Dipartimento: Curcio Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.