Art. 3 
 
 
                   Attuazione delle misure minime 
 
  Il responsabile dei sistemi informativi  di  cui  all'art.  10  del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero, in sua  assenza,
il dirigente  allo  scopo  designato,  ha  la  responsabilita'  della
attuazione delle misure minime di cui all'art. 1.