Art. 2 
 
 
                Deroghe per la produzione fuori zona 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per
tener conto delle situazioni  tradizionali  di  produzione,  rilascia
autorizzazioni individuali, ove ne ricorrano le condizioni di cui  al
comma 2, per l'elaborazione, l'imbottigliamento e il  confezionamento
del «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino» al di fuori della zona di
produzione. 
  2.  I  produttori  interessati,  ai   fini   del   rilascio   delle
autorizzazioni, presentano,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente  decreto,  richiesta  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  delle
politiche internazionali e dell'Unione europea -  Ufficio  PIUE  VII,
corredata da idonea documentazione atta a provare  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
    la produzione di Vermut con l'indicazione geografica «Torino», da
almeno  25  anni  antecedenti  l'entrata  in  vigore   del   presente
disciplinare; 
    l'attivita' di produzione di Vermut, all'interno della  Provincia
di Torino, risalente ad almeno venticinque anni antecedenti l'entrata
in  vigore  del  presente  disciplinare,  anche  se   successivamente
trasferita per fusione o incorporazione ad altra azienda; 
    il possesso di  un  marchio  registrato,  legato  storicamente  e
geograficamente alla produzione di Vermut in Piemonte, da  almeno  25
anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.