Art. 2 Deroghe per la produzione fuori zona 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per tener conto delle situazioni tradizionali di produzione, rilascia autorizzazioni individuali, ove ne ricorrano le condizioni di cui al comma 2, per l'elaborazione, l'imbottigliamento e il confezionamento del «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino» al di fuori della zona di produzione. 2. I produttori interessati, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Ufficio PIUE VII, corredata da idonea documentazione atta a provare almeno una delle seguenti condizioni: la produzione di Vermut con l'indicazione geografica «Torino», da almeno 25 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare; l'attivita' di produzione di Vermut, all'interno della Provincia di Torino, risalente ad almeno venticinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare, anche se successivamente trasferita per fusione o incorporazione ad altra azienda; il possesso di un marchio registrato, legato storicamente e geograficamente alla produzione di Vermut in Piemonte, da almeno 25 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.