Art. 10
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'art. 4, comma 2, il Comitato risulta
costituito in conformita' al decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003 e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche
agli affidamenti di opere adottati ai sensi dell'art. 163 e seguenti
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino alla loro
completa esecuzione.
Roma, 21 marzo 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio