Art. 2
Rete di monitoraggio antimafia
1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono
la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della
quale, informando la propria attivita' al principio di collaborazione
reciproca, provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel
rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle
informazioni rilevanti indicati nell'art. 1:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero della giustizia;
c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per
l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art.
371-bis del codice di procedura penale;
f) Autorita' nazionale anticorruzione;
g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
i) Forze di polizia;
l) Regioni, Province autonome, Citta' metropolitane, Province,
Comuni ed altri Enti pubblici territoriali;
m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori,
nonche' soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.