Art. 3
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
1. Presso il Ministero dell'interno opera il Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari (CCASIIP), di seguito «Comitato», istituito
ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016. Il Comitato, in relazione alle finalita' di cui all'art. 1,
svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attivita' di ciascuno
dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui
all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o
da disposizioni normative.
2. In particolare, il Comitato:
a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di
cui all'art. 1;
b) provvede alla predisposizione di linee-guida in materia di
controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, nonche' su ogni altra questione di
carattere generale allorche' sia necessario fornire chiarimenti o
utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;
c) esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di
altra Amministrazione statale, pareri in merito ai protocolli di
legalita' in materia di prevenzione antimafia e, specificamente, su
quelli stipulati in attuazione dell'art. 194 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
d) supporta, anche con attivita' di natura consultiva, le
funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai prefetti, anche ai
fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi
direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche
attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a tal fine
il Comitato opera anche attraverso le Sezioni specializzate di cui
all'art. 5;
e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie
riscontrate nel monitoraggio antimafia.
3. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonche'
delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la
massima riservatezza.
5. Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero,
occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di
uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una
sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la
seduta del Comitato viene richiesta.
6. Il Comitato riferisce periodicamente sulle attivita' svolte ai
Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti.