Art. 4
Composizione del Comitato
1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 3, del
Comitato fanno parte:
a) un prefetto avente funzioni di presidente, il quale coordina
le attivita' del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto e,
ove necessario, con gli altri uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'interno, anche ai fini del diretto supporto alle
funzioni di controllo in materia di contratti pubblici affidate ai
prefetti e alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2;
b) due vicepresidenti, aventi uno la qualifica di viceprefetto e
l'altro di dirigente superiore della Polizia di Stato, quest'ultimo
scelto anche tra il personale posto in congedo da non oltre cinque
anni, il quale svolge anche le funzioni indicate al comma 4 dell'art.
8;
c) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia,
individuato nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
d) tre componenti in rappresentanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze, individuato nell'articolazione del Dipartimento del
tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario per fini illegali;
f) due componenti in rappresentanza dell'Avvocatura generale
dello Stato;
g) due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
h) due componenti in rappresentanza dell'Autorita' nazionale
anticorruzione;
i) due componenti in rappresentanza del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno,
di cui due, rispettivamente, in servizio presso la Direzione
investigativa antimafia e la Direzione centrale della polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e uno in
servizio presso l'Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari.
Il Comitato puo' inoltre avvalersi della consulenza di esperti
nelle specifiche materie d'interesse.
2. Alla nomina dei componenti del Comitato, nonche' dei relativi
supplenti, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sulla
base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli
organismi di rispettiva appartenenza.
3. Ai componenti del Comitato e ai loro supplenti, nonche' ai
soggetti di cui al comma 4 e a eventuali consulenti, non possono
essere corrisposti a nessun titolo gettoni di presenza o altri
emolumenti in qualunque modo denominati.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a
partecipare, in relazione alle materie in trattazione, i prefetti
delle province interessate, i competenti provveditori interregionali
per le opere pubbliche, rappresentanti delle regioni e degli enti
locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni
di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui
all'art. 1, lettera a), nonche' rappresentanti di organizzazioni
sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di lavoro dei
settori interessati. Alle riunioni del Comitato possono altresi'
essere chiamati a partecipare funzionari delle amministrazioni e
degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato
puo' inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera n).