Art. 6
Procedure per il monitoraggio antimafia
1. Le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della
prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50
del 2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di
appositi protocolli di legalita' tra le stazioni appaltanti, i
soggetti realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal
predetto decreto legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del
Governo territorialmente competenti, al fine del monitoraggio
antimafia, anche preventivo, di tutte le fasi di esecuzione delle
opere e dei soggetti che le realizzano.
2. I contenuti dei Protocolli di cui al comma 1 sono definiti sulla
base di linee-guida predisposte dal Comitato, le quali devono
prescrivere l'adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso
l'obbligo di denuncia di eventuali tentativi di estorsione, che
impegnino tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo alla
realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere di poter
valutare e sanzionare il comportamento delle imprese in caso di
mancata osservanza di tali clausole.
3. Le procedure per il monitoraggio antimafia di cui al comma 1
possono essere applicate anche in ogni altra circostanza, anche di
natura emergenziale, per cui esse siano previste dalle vigenti
normative.
4. I protocolli di legalita' e le linee-guida di cui ai commi 1 e 2
sono vincolanti per tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati
alla realizzazione delle opere. Nei casi in cui contengano
prescrizioni di carattere generale o schemi-tipo di protocolli di
legalita', le linee-guida sono approvate e recepite in apposite
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE). Gli schemi-tipo di protocolli di legalita' sono
adottati obbligatoriamente per la stipula di cui al comma 1, fatta
salva diversa deliberazione del CIPE, su proposta del Comitato.
5. Le misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono
il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle
opere, secondo le modalita' e le procedure di monitoraggio
finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.