Art. 8
Supporto tecnico-amministrativo
e vicepresidenti del Comitato
1. Il supporto tecnico-amministrativo e giuridico al Comitato e'
assicurato, nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Ministro
dell'interno, da un contingente massimo di sei unita', anche di
qualifica dirigenziale, messo a disposizione dai Dipartimenti e dagli
Uffici interessati, nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Un dirigente della carriera prefettizia,
incluso nel predetto contingente, svolge le funzioni di Segretario
del Comitato e coadiuva il presidente:
nel raccordo con l'ufficio di Gabinetto e con gli altri uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'interno;
nelle attivita' istruttorie connesse all'espletamento delle
funzioni istituzionali del Comitato;
nelle attivita' di raccordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a), anche ai fini del supporto ai Prefetti.
2. Il coordinamento delle attivita' del contingente di personale di
cui al comma 1 e' effettuato sulla base delle direttive del
presidente.
3. I vicepresidenti del Comitato supportano direttamente le
funzioni del presidente, partecipando, anche in sua rappresentanza, a
tavoli di lavoro, tavoli tecnici e organismi deputati alla
trattazione delle specifiche materie di interesse del Comitato.
4. Il vicepresidente avente qualifica di dirigente superiore della
Polizia di Stato provvede altresi' a coadiuvare il Presidente:
nelle relazioni con i rappresentanti delle forze dell'ordine in
seno al Comitato e coi Gruppi interforze costituiti presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli altri Gruppi
costituiti per la realizzazione di interventi strategici, anche
assicurando attivita' di supporto e di help desk su tematiche di
carattere operativo;
nell'elaborazione, in raccordo con i competenti uffici della
Direzione investigativa antimafia e della Direzione centrale della
polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di
analisi d'interesse del Comitato relative alle fenomenologie
criminose e alle metodologie di infiltrazione delle organizzazioni
criminali;
nella predisposizione di documentazione a supporto del Comitato
inerente i fenomeni di infiltrazione criminale nei contratti pubblici
e nei settori di interesse del Comitato;
nelle collaborazioni finalizzate all'aggiornamento del quadro
normativo di contrasto alle organizzazioni criminali.
5. Il presidente del Comitato si avvale dei vicepresidenti e del
contingente di personale di cui al comma 1 anche ai fini del raccordo
del Comitato con gli organismi competenti al monitoraggio dei flussi
finanziari, di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
6. I vicepresidenti curano, con cadenza annuale, la redazione di
apposite relazioni illustrative del complesso delle attivita' svolte
e degli obiettivi conseguiti, in coerenza con le direttive
rispettivamente ricevute.