LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione  dei  dati
personali («Codice della Privacy»); 
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179,  recante
l'istituzione di procedure di conciliazione e di  arbitrato,  sistema
di  indennizzo  e  fondo  di  garanzia  per  i  risparmiatori  e  gli
investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della  legge  28
dicembre 2005, n. 262, come  modificato  dal  decreto  legislativo  6
agosto 2015, n. 130, di attuazione della direttiva  2013/11/UE  sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; 
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge 9  febbraio
2012,  n.  5,   recante   «Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni,  dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  della
CONSOB, adottato con delibera n. 8674  del  17  novembre  1994,  resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
25 novembre 1994, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del  personale  della  CONSOB,  approvato  con
delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  30  dicembre  2002,  e
successive modificazioni; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali 30 giugno 2005, relativo al trattamento dei dati  sensibili
nella pubblica amministrazione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n. 7/2014 dell'11 dicembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 301  del  30  dicembre  2014,  recante  l'autorizzazione
generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte  di
privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici; 
  Vista  la  propria  delibera  n.  15318  dell'8  febbraio  2006,  e
successive  modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  approvato   il
regolamento recante l'individuazione dei tipi  di  dati  sensibili  e
giudiziari e di operazioni eseguibili ai  sensi  degli  articoli  20,
comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy; 
  Vista la propria delibera  n.  15374  del  9  marzo  2006,  recante
l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza; 
  Vista la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 con  la  quale
e' stato istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ed
e' stato adottato il regolamento di  attuazione  dell'art.  2,  commi
5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con il
quale sono stabiliti i criteri  di  svolgimento  delle  procedure  di
risoluzione extragiudiziale delle  controversie  presso  l'Arbitro  e
individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente; 
  Considerato, in particolare, che gli articoli 20, comma  2,  e  21,
comma 2, del Codice della Privacy, per i quali, nei casi in  cui  una
disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante  interesse
pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni
eseguibili, il loro trattamento e' consentito solo in riferimento  ai
tipi di dati e  di  operazioni  identificati  e  resi  pubblici,  nel
rispetto dei principi indicati dal successivo art. 22,  con  atto  di
natura regolamentare; 
  Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, tale  atto
di natura regolamentare e' adottato in conformita' al parere espresso
dal Garante per la protezione  dei  dati  personali  («Garante»),  ai
sensi del successivo art. 154, comma 1, lettera g) del  Codice  della
Privacy; 
  Considerato, inoltre, che negli articoli 65, comma 2, 67, 68, commi
1 e 2, lettera g), 71, 73, comma 2, lettera g), 95, 112, del medesimo
Codice, sono indicate le finalita' di  rilevante  interesse  pubblico
che, a seconda dei casi, rendono ammissibile il trattamento  di  dati
sensibili e giudiziari da parte della CONSOB; 
  Considerate le competenze e i poteri  attribuiti  alla  CONSOB  dal
citato testo unico, nel  quadro  del  Sistema  europeo  di  vigilanza
finanziaria, ai  sensi  delle  disposizioni  specificate  negli  atti
dell'Unione europea di cui all'art. 1, paragrafo 2,  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorita'  europea  di  vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonche'
ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute negli atti  normativi
di derivazione europea che regolano il settore di riferimento; 
  Considerato che e' necessario provvedere all'aggiornamento dei tipi
di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili nell'ambito
dei trattamenti dei dati personali effettuati  per  le  finalita'  di
interesse pubblico assegnate alla CONSOB  dall'ordinamento  nazionale
ed europeo, per effetto delle modifiche  normative  ed  organizzative
sopravvenute alla precedente delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1,  comma  47,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data  in  cui
diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter  dell'art.
2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e  3,  della  citata
delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Camera di conciliazione e  di
arbitrato  istituita  presso  la   CONSOB   resta   in   carica   per
l'amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato non
ancora concluse alla data di avvio dell'operativita' dell'ACF; 
  Considerato che e' opportuno indicare sinteticamente le  operazioni
ordinarie (raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,
consultazione, elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione)  che  la  CONSOB  deve
necessariamente svolgere per perseguire  le  finalita'  di  rilevante
interesse pubblico individuate dalla legge; 
  Considerata la necessita'  di  indicare  le  operazioni  effettuate
dalla CONSOB che possono spiegare effetti maggiormente  significativi
per gli interessati, con particolare riguardo  alla  comunicazione  a
terzi, all'interconnessione e al raffronto,  alla  diffusione  ed  al
trasferimento di dati giudiziari all'estero, ai  sensi  dell'art.  43
del Codice della Privacy; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di descrivere  sinteticamente
anche la complessiva attivita' svolta, con particolare riguardo  agli
aspetti piu' incisivi per i diritti dei cittadini; 
  Considerato che, per effetto dell'art. 45, comma 1, lettera d), del
citato decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  e'  stato  abrogato
l'obbligo, ai sensi del previgente art. 34, comma 1, lettera g),  del
Codice  della  Privacy,  di  tenuta  di   un   aggiornato   documento
programmatico sulla sicurezza, adottato dalla  CONSOB  con  la  sopra
richiamata delibera n. 15374 del 9 marzo 2006; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  23  della  legge  28  dicembre
2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio  e  la
disciplina dei  mercati  finanziari,  i  provvedimenti  della  CONSOB
aventi natura regolamentare o di contenuto generale,  esclusi  quelli
attinenti all'organizzazione  interna,  devono  essere  motivati  con
riferimento alle scelte di regolazione e  di  vigilanza  del  settore
ovvero della materia su cui vertono; 
  Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,  del
regolamento concernente i procedimenti  per  l'adozione  di  atti  di
regolazione generale ai sensi del  citato  art.  23  della  legge  n.
262/2005, adottato dalla CONSOB con delibera n. 19654  del  5  luglio
2016, non occorre  che  le  modificazioni  apportate  dalla  presente
delibera siano precedute da una consultazione in forma pubblica; 
  Visto il provvedimento n. 137, del 16 marzo 2017, con il  quale  il
Garante per la protezione dei dati personali ha  espresso  il  parere
favorevole ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2,  e  154,
comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo n. 196; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento del regolamento recante l'individuazione  dei  tipi  di
  dati sensibili e giudiziari e di  operazioni  eseguibili  ai  sensi
  degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto  legislativo
  30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di  protezione  dei  dati
  personali 
 
  1.  Al  regolamento  recante  l'individuazione  dei  tipi  di  dati
sensibili e giudiziari e di  operazioni  eseguibili  ai  sensi  degli
articoli 20, comma 2, e  21,  comma  2,  del  Codice  della  Privacy,
adottato dalla CONSOB con delibera n. 15318 dell'8 febbraio  2006,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1: 
      i)  nella  rubrica  dell'articolo,  dopo  le   parole   «Ambito
applicativo» sono inserite le seguenti «e definizioni»; 
      ii) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Ai fini di quanto  previsto  nel  presente  regolamento  si
applicano  le  definizioni  contenute   nell'art.   4   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»; 
    b) all'art. 2: 
      i) al comma 1, le parole «da 1  a  10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 1 a 12»; 
      ii) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I trattamenti operati dalla CONSOB sui  dati  indicati  dal
comma 1 possono essere  eseguiti  in  modalita'  manuale,  ovvero  in
modalita' automatizzata per il tramite di strumenti informatici.»; 
    c) all'art. 3, il comma 2 e' abrogato. 
  2. Le tabelle indicate dall'art. 2, comma 1, del regolamento di cui
al comma 1, sono sostituite  dalla  tabelle  allegate  alla  presente
delibera.