Art. 3 Ambiti regionali di coordinamento 1. Ferme restando le funzioni mantenute in capo al Dipartimento della protezione civile indicate in relazione alle iniziative espressamente indicate al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza, nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le attivita' per le quali i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali, assicurano il coordinamento degli interventi avviati a partire dal 24 agosto 2016 in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa. 2. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma 1 maturati entro il termine di vigenza dello stato di emergenza sono sostenuti con le risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento della protezione civile sulle contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, che restano, a tal fine, aperte per il tempo necessario alla regolazione delle necessarie operazioni contabili e, comunque, non oltre il 19 agosto 2020. A tal fine, i presidenti delle regioni provvedono alle previste rendicontazioni, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento della protezione civile che assicura, esperite le necessarie verifiche, il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della presente ordinanza anche, ove necessario, mediante eventuali anticipazioni finalizzate ad evitare soluzioni di continuita' nelle attivita' di assistenza alle popolazioni interessate. 3. Successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, alle future attivita', si provvedera' nell'ambito delle misure finalizzate alla ricostruzione e all'assistenza alle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, secondo modalita' e procedure che saranno stabilite dal commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con propria ordinanza. 4. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 2 per la realizzazione di interventi diversi da quelli disciplinati con le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa. 5. All'esito della liquidazione delle attivita' di cui al presente articolo, le eventuali somme residue sulle contabilita' speciali di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. 6. I presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a seguito della chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 5, provvedono, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza. 7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2017 Il Capo del Dipartimento Curcio