Art. 3 
 
                  Ambiti regionali di coordinamento 
 
  1. Ferme restando le funzioni mantenute  in  capo  al  Dipartimento
della  protezione  civile  indicate  in  relazione  alle   iniziative
espressamente  indicate  al  comma  1  dell'art.  1  della   presente
ordinanza,  nella  tabella  in  allegato  1,   parte   integrante   e
sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le attivita'  per
le quali i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,
in  relazione  ai  rispettivi  ambiti  territoriali,  assicurano   il
coordinamento degli interventi avviati a partire dal 24  agosto  2016
in  attuazione  delle  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze   di
protezione civile richiamate in premessa. 
  2. Gli oneri relativi alle attivita' di cui  al  comma  1  maturati
entro il termine di vigenza dello stato di emergenza  sono  sostenuti
con le risorse finanziarie rese disponibili  dal  Dipartimento  della
protezione civile sulle contabilita'  speciali  di  cui  all'art.  4,
comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, che restano, a tal fine,  aperte
per il tempo necessario alla regolazione delle necessarie  operazioni
contabili e, comunque, non oltre il 19 agosto 2020.  A  tal  fine,  i
presidenti delle regioni provvedono  alle  previste  rendicontazioni,
secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento  della  protezione
civile  che  assicura,   esperite   le   necessarie   verifiche,   il
trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della  presente  ordinanza
anche, ove necessario, mediante eventuali  anticipazioni  finalizzate
ad evitare soluzioni di continuita'  nelle  attivita'  di  assistenza
alle popolazioni interessate. 
  3. Successivamente alla scadenza dello  stato  di  emergenza,  alle
future attivita', si provvedera' nell'ambito delle misure finalizzate
alla ricostruzione e all'assistenza alle  popolazioni  dei  territori
colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, ai  sensi  dell'art.
1, comma  1,  del  decreto-legge  n.  189/2016,  convertito,  secondo
modalita'  e  procedure  che  saranno   stabilite   dal   commissario
straordinario   nominato    con decreto    del    Presidente    della
Repubblica del 9 settembre 2016 con propria ordinanza. 
  4. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  2  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
disciplinati  con  le  ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile richiamate in premessa. 
  5. All'esito della liquidazione delle attivita' di cui al  presente
articolo, le eventuali somme residue sulle contabilita'  speciali  di
cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio  autonomo  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per   la   successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. 
  6. I presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  a
seguito della chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 5,
provvedono, altresi', ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
fino alla scadenza dello stato di emergenza. 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2017 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                       Curcio