Art. 10 Gestione delle crisi di natura cibernetica 1. Per la gestione delle crisi di natura cibernetica, il Nucleo si riunisce nella composizione individuata ai sensi del comma 2, nei casi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), ovvero a seguito delle determinazioni di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015. 2. Ai sensi del comma 1, la composizione del Nucleo e' integrata, in ragione delle necessita', con un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), dell'ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, degli operatori privati di cui all'art. 11 e di altri soggetti eventualmente interessati. Il Nucleo puo' essere convocato anche in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati. 3. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 2, assicurare che le attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, del CERT-PA, istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale, e degli altri CERT istituiti ai sensi della normativa vigente. Nei casi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, il Nucleo opera nel quadro delle procedure individuate ai sensi delle disposizioni ivi previste. 4. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015: a) mantiene costantemente informato il Presidente, per il tramite del direttore generale del DIS, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente per il superamento della crisi; c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.