Art. 10 
 
             Gestione delle crisi di natura cibernetica 
 
  1. Per la gestione delle crisi di natura cibernetica, il Nucleo  si
riunisce nella composizione individuata ai sensi  del  comma  2,  nei
casi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), ovvero a  seguito  delle
determinazioni di cui all'art. 7-bis, comma 5, del  decreto-legge  n.
174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  198  del
2015. 
  2. Ai sensi del comma 1, la composizione del Nucleo  e'  integrata,
in ragione delle necessita',  con  un  rappresentante  del  Ministero
della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile,   in   rappresentanza   anche   della    Commissione
interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), dell'ufficio  del
Consigliere  militare  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
autorizzati  ad  assumere  decisioni   che   impegnano   la   propria
amministrazione.   Alle   riunioni   i   componenti   possono   farsi
accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione.  Alle
stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare  rappresentanti
di  altre  amministrazioni,  anche  locali,  ed  enti,   anche   essi
autorizzati ad assumere decisioni, degli  operatori  privati  di  cui
all'art. 11 e di altri soggetti eventualmente interessati. Il  Nucleo
puo'  essere  convocato  anche  in  composizione  ristretta  con   la
partecipazione  dei  rappresentanti  delle  sole  amministrazioni   e
soggetti interessati. 
  3. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione  delle
crisi, di cui al comma 2, assicurare che le attivita' di  reazione  e
stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni  ed  enti
rispetto  a  situazioni  di  crisi  di  natura  cibernetica,  vengano
espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'art.  9,
comma 2, lettera a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta
sul piano informatico e telematico, del Computer  Emergency  Response
Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico, del  CERT-PA,  istituito  presso  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, e degli altri  CERT  istituiti  ai  sensi  della  normativa
vigente. Nei casi di cui all'art. 7-bis, comma 5,  del  decreto-legge
n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  198
del 2015, il Nucleo opera nel quadro delle procedure  individuate  ai
sensi delle disposizioni ivi previste. 
  4. Il Nucleo, per l'espletamento delle  proprie  funzioni  e  fermo
restando quanto previsto ai  sensi  dell'art.  7-bis,  comma  5,  del
decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 198 del 2015: 
    a) mantiene costantemente informato il Presidente, per il tramite
del direttore generale del DIS, sulla crisi  in  atto,  predisponendo
punti aggiornati di situazione; 
    b)  assicura  il  coordinamento  per   l'attuazione   a   livello
interministeriale  delle  determinazioni  del   Presidente   per   il
superamento della crisi; 
    c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; 
    d) elabora rapporti e fornisce  informazioni  sulla  crisi  e  li
trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; 
    e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della  crisi
con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE  o  di
organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.