Art. 12 Tutela delle informazioni 1. Per lo scambio delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva si osservano le disposizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007. 2. Il DIS, attraverso l'ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresi', ai compiti previsti dal regolamento di cui al comma 1, relativi alla tutela dei Communication and Information System (CIS) delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui all'art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni classificate e a diffusione esclusiva.