Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Al fine di assicurare il funzionamento, senza soluzione di continuita', dell'unita' di allertamento e risposta a crisi cibernetiche, di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), durante il passaggio di competenze del Nucleo per la sicurezza cibernetica al DIS, previsto dal presente decreto, le strutture deputate alla gestione di tali attivita' sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013 mantengono la loro operativita' ed erogano i relativi servizi a favore del Nucleo, istituito presso il DIS, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a cessate esigenze, comunicate a cura del direttore generale del DIS. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013. Roma, 17 febbraio 2017 Il Presidente Gentiloni Silveri Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 691