Art. 8 Nucleo per la sicurezza cibernetica 1. Presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e' costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente e del CISR, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. 2. Il Nucleo e' presieduto da un vice direttore generale del DIS, designato dal direttore generale, ed e' composto dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante dell'ufficio centrale per la segretezza di cui all'art. 9, della legge n. 124 del 2007. 3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione e, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all'art. 9, comma 2, lettera a). 4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica. 5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del presidente-vice direttore generale del DIS o su richiesta di almeno un componente del Nucleo. 6. Sulle attivita' svolte, il Nucleo riferisce al direttore generale del DIS, per la successiva informazione al Presidente e al CISR.