IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nell'adunanza del 29 marzo 2017; Visto l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito Autorita') esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; Visto l'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorita' esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del medesimo articolo; Visto l'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorita' esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa; Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorita' esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto l'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivi lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale l'Autorita' riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 19, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale «le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorita'»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato dall'Autorita' con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ed i successivi aggiornamenti; Visto l'atto di determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «linee guida in materia di accertamento delle inconferibilita' e delle incompatibilita' degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attivita' di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»; Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 15 febbraio 2017 con cui e' stata approvata la bozza preliminare del Regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni; Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti; Delibera: E' approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari». E' disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l'invio dello stesso alla Gazzetta Ufficiale. Roma, 29 marzo 2017 Il Presidente: Cantone Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017 Il segretario: Esposito