IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 29 marzo 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 6  novembre  2012,
n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione  (di
seguito Autorita') esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la  pubblica
amministrazione e la semplificazione in  materia  di  conformita'  di
atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti  il
rapporto di lavoro pubblico; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 6  novembre  2012,
n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorita' esprime pareri facoltativi in
materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  allo  svolgimento
di incarichi esterni da  parte  dei  dirigenti  amministrativi  dello
Stato e degli enti pubblici nazionali,  con  particolare  riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma  42,  lettera
l), del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 6  novembre  2012,
n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorita' esercita la  vigilanza  e  il
controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
anticorruzione  adottate  dalle  pubbliche  amministrazioni   e   sul
rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
secondo cui l'Autorita' esercita poteri ispettivi mediante  richiesta
di  notizie,  informazioni,   atti   e   documenti   alle   pubbliche
amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal piano nazionale anticorruzione, dai piani  di  prevenzione  della
corruzione  delle  singole  amministrazioni  e  dalle  regole   sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa  previste  dalla  normativa
vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto l'art. 53, comma 16-ter  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per  conto
delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  non
possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del
rapporto di  pubblico  impiego,  attivi  lavorativa  o  professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione svolta attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge  24  giugno
2014,  n.  90,  in  base  al  quale  l'Autorita'  riceve  notizie   e
segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di  cui  all'art.  54-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 19, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
in base  al  quale  «le  funzioni  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri  in  materia  di
prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre
2012 n. 190, sono trasferite all'Autorita'»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  che  ha
apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione  nelle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il Piano nazionale anticorruzione,  approvato  dall'Autorita'
con  delibera  n.  72  dell'11  settembre  2013   ed   i   successivi
aggiornamenti; 
  Visto l'atto di determinazione n. 833 del  3  agosto  2016  recante
«linee guida in materia  di  accertamento  delle  inconferibilita'  e
delle incompatibilita' degli incarichi amministrativi  da  parte  del
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.   Attivita'   di
vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di  incarichi
inconferibili e incompatibili»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 15 febbraio
2017 con cui e' stata approvata la bozza preliminare del  Regolamento
e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni; 
  Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti; 
 
                              Delibera: 
 
  E'  approvato  il  «Regolamento  sull'esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza  in  materia  di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi nonche' sul rispetto  delle  regole  di  comportamento  dei
pubblici funzionari». 
  E' disposta la pubblicazione  del  suddetto  regolamento  sul  sito
istituzionale e l'invio dello stesso alla Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 29 marzo 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
  Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017 
Il segretario: Esposito