Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, a partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a
decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti i benefici di cui agli
articoli 3 e 4 su domanda del genitore richiedente.