Art. 5 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore
richiedente presenta domanda all'INPS tramite  i  canali  telematici,
indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei  due  intende
accedere. 
  2. Il beneficio di cui  all'  art.  3  non  e'  cumulabile  con  la
detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22  dicembre  2008,
n. 203. Pertanto, l'INPS comunica tempestivamente  all'Agenzia  delle
entrate l'avvenuta erogazione al genitore  richiedente  del  predetto
beneficio. 
  3. I benefici di cui agli articoli 3 e  4  sono  cumulabili  con  i
benefici di cui ai commi 356 e 357 della  citata  legge  n.  232  del
2016. Il beneficio di cui all'art. 3  non  puo'  essere  fruito,  nel
corso dell'anno, in mensilita' coincidenti con  quelle  di  fruizione
dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232  del  2016.
Nella  domanda  telematica  il  genitore  richiedente  e'  tenuto  ad
autocertificare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione. 
  4. Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono
essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio e' erogato  nel
limite  di  spesa  indicato   all'art.   7,   secondo   l'ordine   di
presentazione telematica delle domande.  In  ogni  caso,  qualora,  a
seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche  in  via
prospettica, il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non  prende
in considerazione ulteriori domande.