Art. 5
Modalita' di ammissione
1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore
richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici,
indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende
accedere.
2. Il beneficio di cui all' art. 3 non e' cumulabile con la
detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203. Pertanto, l'INPS comunica tempestivamente all'Agenzia delle
entrate l'avvenuta erogazione al genitore richiedente del predetto
beneficio.
3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono cumulabili con i
benefici di cui ai commi 356 e 357 della citata legge n. 232 del
2016. Il beneficio di cui all'art. 3 non puo' essere fruito, nel
corso dell'anno, in mensilita' coincidenti con quelle di fruizione
dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016.
Nella domanda telematica il genitore richiedente e' tenuto ad
autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione.
4. Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono
essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio e' erogato nel
limite di spesa indicato all'art. 7, secondo l'ordine di
presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a
seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via
prospettica, il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende
in considerazione ulteriori domande.