Art. 6 
 
                        Istruzioni dell'INPS 
 
  1. L'INPS provvede entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla  pubblicazione  di
apposite  istruzioni  operative,  sul  proprio  sito   istituzionale,
concernenti l'accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.