Art. 7 Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 1. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, di 250 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. 2. La relativa spesa gravera' sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2017 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri Il Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia Costa Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017, n. 698