Art. 7
Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
1. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti nel
limite massimo complessivo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, di
250 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
2. La relativa spesa gravera' sul piano gestionale n. 1 del
capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa,
anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli
articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della
famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro con delega
in materia di politiche
per la famiglia
Costa
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017, n. 698