Art. 2 Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il termine «rapporto» e' sostituito dal termine «confronto»; b) al secondo comma, il primo periodo e' integralmente sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, le spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari»; c) al terzo comma, l'espressione «articolo 6, comma 7» di cui al primo periodo e' sostituita dalla seguente: «articolo 6, comma 5»; d) il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale, all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se gia' eseguiti e quietanzati e, per la restante quota, alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all'efficientamento energetico». 2. L'art. 4 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e' integralmente sostituito dal seguente: «Le pertinenze esterne sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva. Il contributo puo' essere riconosciuto anche in presenza di piu' pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva». 3. All'art. 5 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente «Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilita', sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilita' dell'intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate: a) per gli edifici in muratura: i. presenza di setti murati portanti in laterizio con alta percentuale di foratura (> 55 % di vuoti); ii. mancanza completa di o inefficacia nelle connessioni e nei collegamenti tra le murature portanti e gli orizzontamenti o tra le murature stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e dei martelli; iii. presenza di spinte non contrastate in copertura o dovute ad archi o strutture voltate o di murature e/o colonne portanti insistenti in falso su solai o volte; iv. presenza di appoggi insufficienti per elementi di solaio e di copertura; v. presenza di elementi in copertura (comignoli, torrini, sporti di gronda, ecc. ...) non collegati efficacemente alle strutture portanti o di altri elementi non strutturali vulnerabili quali parapetti, balconi e velette; b) per gli edifici in cemento armato: vi. evidenti e diffuse vulnerabilita' dei tamponamenti (per posizione e geometria) in termini di possibilita' di ribaltamento fuori piano; vii. sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturale; c) per gli edifici in struttura prefabbricata ed acciaio, oltre alle opere indicate per gli edifici in cemento armato, evidenti carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro, di collegamento pannelli di tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura con le travi su cui sono disposti.». 4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, il secondo, il terzo ed il quarto comma sono integralmente sostituiti dai seguenti: «2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario. Nelle more dell'istituzione della predetta piattaforma informatica l'invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dal precedente periodo e' effettuato mediante il modulo costituente l'allegato "C" dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. L'Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 31 luglio 2017, possono altresi' presentare domanda di contributo, con le medesime modalita', anche i soggetti che non abbiano gia' comunicato l'avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo. 4. L'Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori di cui al comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal commissario straordinario. L'Ufficio provvede altresi' a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma e' sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.». 5. L'allegato 1 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e' integralmente sostituito dall'allegato «B» della presente ordinanza.