Art. 2 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 2  dell'ordinanza  n.  8  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  comma,  il  termine  «rapporto»  e'  sostituito  dal
termine «confronto»; 
    b) al secondo comma, il primo periodo e' integralmente sostituito
dal seguente: «Ai fini della determinazione del contributo, il  costo
dell'intervento comprende i costi sostenuti  per  le  indagini  e  le
prove di  laboratorio  sui  materiali  che  compongono  la  struttura
ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento  e
di messa in sicurezza, per le opere di riparazione  dei  danni  e  di
rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio
e per le finiture connesse agli interventi sulle  strutture  e  sulle
parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del codice  civile,
le spese tecniche e, nei  limiti  stabiliti  con  apposita  ordinanza
commissariale, eventuali compensi dell'amministratore  di  condominio
relativi alla gestione degli interventi unitari»; 
    c) al terzo comma, l'espressione «articolo 6, comma 7» di cui  al
primo periodo e' sostituita dalla seguente: «articolo 6, comma 5»; 
    d) il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Per
gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato 1, i contributi  sono
destinati  per  almeno  il  50%  alla  riparazione  dei   danni,   al
rafforzamento locale, all'eventuale  pronto  intervento  e  messa  in
sicurezza, anche se gia' eseguiti e quietanzati e,  per  la  restante
quota, alle opere di  finitura  strettamente  connesse  ed  a  quelle
eventualmente destinate all'efficientamento energetico». 
  2.  L'art.  4  dell'ordinanza  n.  8  del  14  dicembre   2016   e'
integralmente sostituito dal seguente: «Le  pertinenze  esterne  sono
ammesse a contributo nel limite  massimo  del  70%  della  superficie
utile  dell'abitazione  o  dell'unita'   immobiliare   destinata   ad
attivita' produttiva e con lo  stesso  livello  operativo  attribuito
all'edificio  che  contiene  l'abitazione  o   l'unita'   immobiliare
destinata  ad  attivita'  produttiva.  Il  contributo   puo'   essere
riconosciuto anche in presenza  di  piu'  pertinenze  esterne,  fermo
restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile
dell'abitazione o  dell'unita'  immobiliare  destinata  ad  attivita'
produttiva». 
  3. All'art. 5  dell'ordinanza  n.  8  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e'  integralmente
sostituito dal seguente  «Oltre  agli  interventi  di  riparazione  e
rafforzamento locale necessari  per  il  ripristino  dell'agibilita',
sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di  cui  alla
presente ordinanza, entro il limite massimo del costo  convenzionale,
gli interventi  che  producono  una  riduzione  della  vulnerabilita'
dell'intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3
delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate: 
    a) per gli edifici in muratura: 
      i. presenza di setti murati  portanti  in  laterizio  con  alta
percentuale di foratura (> 55 % di vuoti); 
      ii. mancanza completa di o inefficacia nelle connessioni e  nei
collegamenti tra le murature portanti e gli orizzontamenti o  tra  le
murature stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e  dei
martelli; 
      iii. presenza di spinte non contrastate in copertura  o  dovute
ad archi o strutture voltate  o  di  murature  e/o  colonne  portanti
insistenti in falso su solai o volte; 
      iv. presenza di appoggi insufficienti per elementi di solaio  e
di copertura; 
      v. presenza  di  elementi  in  copertura  (comignoli,  torrini,
sporti  di  gronda,  ecc.  ...)  non  collegati  efficacemente   alle
strutture portanti o di altri elementi  non  strutturali  vulnerabili
quali parapetti, balconi e velette; 
    b) per gli edifici in cemento armato: 
      vi. evidenti e diffuse  vulnerabilita'  dei  tamponamenti  (per
posizione e geometria) in termini  di  possibilita'  di  ribaltamento
fuori piano; 
      vii. sistematica presenza di tamponamenti  fuori  della  maglia
strutturale; 
    c) per gli edifici in struttura prefabbricata ed  acciaio,  oltre
alle opere indicate per  gli  edifici  in  cemento  armato,  evidenti
carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro,  di  collegamento
pannelli di tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura  con
le travi su cui sono disposti.». 
  4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, il secondo,
il terzo  ed  il  quarto  comma  sono  integralmente  sostituiti  dai
seguenti: «2. La comunicazione di inizio lavori e  tutte  le  istanze
inerenti e conseguenti  sono  inviate  all'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione attraverso la piattaforma informatica operante sul sito
istituzionale   del    commissario    straordinario.    Nelle    more
dell'istituzione della predetta  piattaforma  informatica  l'invio  a
mezzo PEC delle comunicazioni  previste  dal  precedente  periodo  e'
effettuato   mediante   il   modulo   costituente   l'allegato    "C"
dell'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017.  L'Ufficio   speciale,
utilizzando la procedura  informatica,  trasmette  immediatamente  al
comune la comunicazione di  inizio  lavori  per  i  provvedimenti  di
competenza. 3. Nel termine di  sessanta  giorni  dalla  comunicazione
dell'avvio dei lavori e comunque non oltre il  31  luglio  2017,  gli
interessati  devono  presentare   agli   Uffici   speciali   per   la
ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione
necessaria. Entro il medesimo termine del  31  luglio  2017,  possono
altresi' presentare domanda di contributo, con le medesime modalita',
anche i soggetti che non abbiano gia' comunicato l'avvio dei  lavori.
Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al  presente
comma determina l'inammissibilita' della domanda  di  contributo.  4.
L'Ufficio speciale  nei  sessanta  giorni  successivi  provvede  agli
accertamenti  istruttori  di  cui  al  comma  2  dell'art.   12   del
decreto-legge n. 189 del 2016 e determina il contributo  ammissibile,
dandone  comunicazione  al  richiedente,  all'istituto   di   credito
prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso  la  piattaforma
informatica  istituita  dal  commissario   straordinario.   L'Ufficio
provvede altresi' a richiedere il Codice unico di progetto  (CUP)  di
cui all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3.  Ove  si  renda
necessaria un'integrazione della domanda,  il  termine  previsto  dal
presente comma e' sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di
integrazioni ed il deposito delle stesse e,  in  ogni  caso,  per  un
tempo non superiore a trenta giorni.». 
  5. L'allegato 1  dell'ordinanza  n.  8  del  14  dicembre  2016  e'
integralmente sostituito dall'allegato «B» della presente ordinanza.