Art. 3 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 1  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' integralmente sostituito dal  seguente:  «1.
Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art.  5,
comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  e
dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,
sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a
consentire,   attraverso   la   loro   temporanea   delocalizzazione,
l'immediata ripresa dell'attivita' produttiva di imprese industriali,
artigianali,  commerciali,  di  servizi,   turistiche,   agricole   o
agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui  all'art.  1  del
citato decreto-legge n. 189 del 2016,  cosi'  come  modificato  dalla
legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016 nonche'  nei  comuni
di  cui  all'elenco  aggiuntivo   approvato   con   l'ordinanza   del
commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 283  del  3  dicembre  2016,  emessa  ai  sensi
dell'art. 1 del citato decreto-legge n.  205  del  2016,  nonche'  la
temporanea delocalizzazione di attivita' economiche comunali  ubicate
in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza»; 
    b)  al  secondo  comma  le  parole  «La  delocalizzazione   delle
attivita'  economiche  in  essere  alla  data  degli  eventi  sismici
suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di  ordinanza  di
sgombero totale a seguito di verifica di inagibilita' tramite  schede
AeDES o GL-AeDES» sono sostituite dalle seguenti «La delocalizzazione
delle attivita' economiche in essere alla data degli  eventi  sismici
suindicati, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza  di
inagibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES, deve avvenire»; 
    c) il terzo comma e' integralmente sostituito dal  seguente:  «3.
Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati  a  norma  della
presente ordinanza  sono  finalizzati  esclusivamente  ad  assicurare
l'immediata ripresa  delle  attivita'  economiche  e  la  continuita'
produttiva per il tempo strettamente  necessario  alla  realizzazione
dei lavori di riparazione  e  rafforzamento  locale,  ripristino  con
miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile.». 
  2. All'art. 2  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' integralmente sostituito dal  seguente:  «1.
La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera  a)  del  comma  2
dell'art. 1 e' attuata tramite l'affitto di altro edificio  esistente
agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche  tipologiche  e
dimensionali a quello preesistente, ubicato nello  stesso  Comune  in
area  ritenuta  idonea  ad  ospitare  l'attivita'   produttiva   come
attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In  mancanza
di edifici aventi le  predette  caratteristiche,  ovvero  qualora  il
richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attivita'
nell'ambito del medesimo comune e' eccessivamente onerosa in modo  da
rendere  l'intervento  oggettivamente  antieconomico  rispetto   alle
esigenze   di   continuita'   e   salvaguardia   dell'attivita',   la
delocalizzazione temporanea puo' avvenire anche  in  edificio  idoneo
ubicato in altro Comune, acquisito il parere  favorevole  del  comune
sede dell'attivita' economica  ed  eventualmente  di  quello  ove  la
stessa si delocalizza. Agli effetti della  presente  ordinanza,  sono
considerati equivalenti gli  edifici  aventi  eguale  dimensione  per
pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%.»; 
    b) il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «2.
La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera  b)  del  comma  2
dell'art. 1 e' attuata tramite la realizzazione, ovvero  il  noleggio
di  strutture  temporanee  direttamente   ad   opera   del   titolare
dell'attivita' economica interessata, di  una  struttura  provvisoria
realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti
all'insediamento  danneggiato,  della   quale   sia   dimostrata   la
disponibilita' con apposita perizia asseverata, anche in deroga  alle
disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  comunali.  In  caso   di
documentata  impossibilita'  di   delocalizzazione   sul   lotto   di
pertinenza, in area adiacente o in altra  area  nella  disponibilita'
del richiedente nello stesso Comune, la delocalizzazione puo'  essere
autorizzata in area ubicata in  altro  comune,  acquisito  il  parere
favorevole del Comune sede dell'attivita' economica e di  quello  ove
la stessa si delocalizza»; 
    c) il quinto comma e' soppresso. 
  3. All'art. 3  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e'  integralmente
sostituito dal seguente: «1. Agli interventi di  delocalizzazione  di
cui all'art. 1,  comma  2,  possono  procedere  i  soggetti  privati,
persone fisiche o  giuridiche,  che  risultino  titolari  di  imprese
industriali,  artigianali,  commerciali,  di   servizi,   turistiche,
agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di
cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a
qualsiasi  titolo,  risultati  gravemente  danneggiati  o  distrutti.
Limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere  a)
e b), possono procedere gli  stessi  soggetti,  titolari  di  imprese
industriali,  artigianali,  commerciali,  di   servizi,   turistiche,
agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di
cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in  edifici  risultati
inagibili e danneggiati ai sensi dell'ordinanza  4  del  17  novembre
2016.». 
  4. All'art. 4  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e'  integralmente
sostituito dal seguente: «1. In tutte le ipotesi di cui  al  comma  2
dell'art.  1,  i  soggetti  legittimati  possono   provvedere   anche
all'acquisto o al noleggio di macchinari ed  attrezzature  aventi  le
stesse caratteristiche di quelle  distrutte  o  danneggiate  in  modo
irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro
inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi,  presenti
in documenti contabili o altri registri ai sensi di  quanto  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, da posizionare  all'interno  dell'edificio  ove  si  delocalizza
l'attivita',  necessarie  per  assicurare   il   mantenimento   della
capacita' produttiva.». 
  5. All'art. 5  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, il primo periodo e' integralmente sostituito
dal  seguente:  «La  richiesta  di  delocalizzazione  e'   presentata
all'Ufficio speciale per la  ricostruzione  competente  entro  il  30
maggio 2017.»; 
    b)  al  terzo  comma:  l'espressione  «inagibilita'  totale»   e'
sostituita dall'espressione  «inagibilita'»;  l'espressione  «perizia
giurata» e' sostituita dalla seguente «perizia asseverata»; 
    c) alla  lettera  a)  del  quarto  comma,  l'espressione  «eventi
sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016» e' sostituita dalla
seguente «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
    d) alla lettera b) del quinto comma, dopo  la  parola  «edificio»
sono inserite le seguenti «, ove si delocalizza l'attivita',»; 
    e) al settimo comma: l'espressione «I fornitori e le imprese»  e'
sostituita dalla seguente «Le imprese»; 
    f) l'ottavo comma e' integralmente sostituito dal  seguente:  «La
domanda di iscrizione all'Anagrafe  antimafia  degli  esecutori  dove
essere presentata esclusivamente  in  via  telematica  attraverso  la
compilazione  dell'apposito  modulo  accessibile  all'indirizzo   web
https://anagrafe.sisma2016.gov.it del commissario  straordinario  per
la ricostruzione"; 
    g) al nono comma, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
«Limitatamente  alla  stima  dei  danni  subiti   dai   beni   mobili
strumentali e dalle scorte, l'incarico puo' essere conferito anche  a
professionisti non tenuti all'iscrizione in tale elenco»; 
    h) al  dodicesimo  comma,  l'espressione  «strumenti  urbanistici
richiesti» di cui al  primo  periodo  e'  sostituita  dalla  seguente
«strumenti urbanistici»; 
    i) al tredicesimo comma, al secondo periodo,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: l'espressione «Nelle ipotesi di cui  all'art.
2, comma 2» e'  sostituita  dalla  seguente  «Nelle  ipotesi  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera b)»; l'espressione «lotto di  pertinenza
o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo
provvedimento autorizzativo.» e' sostituita dalla seguente «lotto  di
pertinenza, nelle aree adiacenti, o in altre aree di cui all'art.  2,
comma 2, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo  provvedimento
autorizzativo.»; 
    j)  dopo  il  quattordicesimo  comma  e'  inserito  il  seguente:
«14-bis.   L'erogazione   del   saldo   del    contributo    relativo
all'intervento di riparazione e rafforzamento locale,  di  ripristino
con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio immobile o
dell'unita'   immobiliare   preesistente,   finanziato    ai    sensi
dell'ordinanza commissariale n. 13  del  2016,  e'  subordinato  alla
rimozione  della  struttura  temporanea  realizzata  ai  sensi  della
presente ordinanza»; 
    k) al quindicesimo comma, al terzo periodo, l'espressione  «AeDES
con esito B» e' sostituito dalla seguente «AeDES con esito B/C». 
  6. All'art. 8  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente:  «Per
gli interventi di delocalizzazione di cui all'art.  2,  comma  1,  il
rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata  della  locazione
fino al ripristino o  ricostruzione  dell'edificio  preesistente,  e'
pari  al  canone  medio  di  locazione  nel  Comune  ove  e'  ubicato
l'immobile danneggiato, indicato  nella  perizia  asseverata  di  cui
all'art. 5, commi 3 e 4 tenendo conto delle valutazioni  di  mercato,
cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi  eventualmente
necessari per dotare l'immobile affittato degli impianti necessari al
ripristino dell'attivita' economica o produttiva,  determinato  sulla
base del computo metrico  estimativo  delle  opere  eseguite  redatto
utilizzando  il  prezzario   unico   interregionale   approvato   dal
commissario straordinario, nel limite massimo  di  100  €/mq  per  la
superficie equivalente di cui all'art. 2, comma  1.  Sono  rimborsate
anche le spese tecniche nella misura stabilita  al  successivo  comma
5.»; 
    b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente comma: «1-bis.  In
alternativa al rimborso mensile di cui al  comma  1  il  beneficiario
puo' optare per un contributo una tantum, che viene versato in  unica
soluzione,  pari  all'importo  derivante  dal   costo   dell'edificio
gravemente danneggiato  o  distrutto,  come  indicato  nella  perizia
asseverata. Le spese tecniche nella misura  stabilita  al  successivo
comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in  cui  si  benefici  del
contributo una tantum.»; 
    c) il secondo comma e'  integralmente  sostituito  dal  seguente:
«Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, commi 2  e
4,  il  rimborso  massimo  ammissibile  per  la  realizzazione  della
struttura  temporanea  sul  lotto  di   pertinenza   o   nelle   aree
immediatamente  adiacenti  ovvero  nelle  aree  attrezzate  poste   a
disposizione dalla regione e' pari al  minor  importo  tra  il  costo
dell'intervento quale ricavabile dal computo  metrico  estimativo  di
cui all'art. 5, comma 54, lettera b) a cui vanno  aggiunte  le  spese
tecniche  come  stabilito  al  successivo  comma  5,  ed   il   costo
convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie
equivalente a quella  dell'edificio  danneggiato  o  distrutto,  come
indicata nella perizia asseverata»; 
    d) al comma 5: l'espressione «opere eseguite» e' sostituita dalla
seguente «intervento». 
  7. All'art. 9  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: l'espressione «Il rimborso» di cui al comma  2  e'
sostituita la seguente «Il rimborso per le  delocalizzazioni  di  cui
all'art. 2, commi 2  e  4,»;  l'espressione  «articolo  5,  comma  4,
lettera g)» e'  sostituita  dalla  seguente  «articolo  5,  comma  5,
lettera g)»; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il  rimborso
per le delocalizzazioni di cui all'art. 2, comma  1  e'  erogato  dal
Presidente della regione - Vice Commissario a valere sui fondi  della
gestione speciale di cui all'art. 4, comma  4  del  decreto-legge  n.
189/2016».