Art. 3 Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attivita' produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016 nonche' nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, nonche' la temporanea delocalizzazione di attivita' economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza»; b) al secondo comma le parole «La delocalizzazione delle attivita' economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di inagibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES» sono sostituite dalle seguenti «La delocalizzazione delle attivita' economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di inagibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES, deve avvenire»; c) il terzo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attivita' economiche e la continuita' produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile.». 2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attivita' produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In mancanza di edifici aventi le predette caratteristiche, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attivita' nell'ambito del medesimo comune e' eccessivamente onerosa in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuita' e salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione temporanea puo' avvenire anche in edificio idoneo ubicato in altro Comune, acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attivita' economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%.»; b) il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite la realizzazione, ovvero il noleggio di strutture temporanee direttamente ad opera del titolare dell'attivita' economica interessata, di una struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti all'insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilita' con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. In caso di documentata impossibilita' di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilita' del richiedente nello stesso Comune, la delocalizzazione puo' essere autorizzata in area ubicata in altro comune, acquisito il parere favorevole del Comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa si delocalizza»; c) il quinto comma e' soppresso. 3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2, possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, risultati gravemente danneggiati o distrutti. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), possono procedere gli stessi soggetti, titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell'ordinanza 4 del 17 novembre 2016.». 4. All'art. 4 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «1. In tutte le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle distrutte o danneggiate in modo irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da posizionare all'interno dell'edificio ove si delocalizza l'attivita', necessarie per assicurare il mantenimento della capacita' produttiva.». 5. All'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, il primo periodo e' integralmente sostituito dal seguente: «La richiesta di delocalizzazione e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 30 maggio 2017.»; b) al terzo comma: l'espressione «inagibilita' totale» e' sostituita dall'espressione «inagibilita'»; l'espressione «perizia giurata» e' sostituita dalla seguente «perizia asseverata»; c) alla lettera a) del quarto comma, l'espressione «eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016» e' sostituita dalla seguente «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; d) alla lettera b) del quinto comma, dopo la parola «edificio» sono inserite le seguenti «, ove si delocalizza l'attivita',»; e) al settimo comma: l'espressione «I fornitori e le imprese» e' sostituita dalla seguente «Le imprese»; f) l'ottavo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori dove essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione dell'apposito modulo accessibile all'indirizzo web https://anagrafe.sisma2016.gov.it del commissario straordinario per la ricostruzione"; g) al nono comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Limitatamente alla stima dei danni subiti dai beni mobili strumentali e dalle scorte, l'incarico puo' essere conferito anche a professionisti non tenuti all'iscrizione in tale elenco»; h) al dodicesimo comma, l'espressione «strumenti urbanistici richiesti» di cui al primo periodo e' sostituita dalla seguente «strumenti urbanistici»; i) al tredicesimo comma, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: l'espressione «Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2» e' sostituita dalla seguente «Nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)»; l'espressione «lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.» e' sostituita dalla seguente «lotto di pertinenza, nelle aree adiacenti, o in altre aree di cui all'art. 2, comma 2, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.»; j) dopo il quattordicesimo comma e' inserito il seguente: «14-bis. L'erogazione del saldo del contributo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio immobile o dell'unita' immobiliare preesistente, finanziato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2016, e' subordinato alla rimozione della struttura temporanea realizzata ai sensi della presente ordinanza»; k) al quindicesimo comma, al terzo periodo, l'espressione «AeDES con esito B» e' sostituito dalla seguente «AeDES con esito B/C». 6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, e' pari al canone medio di locazione nel Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, commi 3 e 4 tenendo conto delle valutazioni di mercato, cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l'immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell'attivita' economica o produttiva, determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite redatto utilizzando il prezzario unico interregionale approvato dal commissario straordinario, nel limite massimo di 100 €/mq per la superficie equivalente di cui all'art. 2, comma 1. Sono rimborsate anche le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5.»; b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario puo' optare per un contributo una tantum, che viene versato in unica soluzione, pari all'importo derivante dal costo dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicato nella perizia asseverata. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.»; c) il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, commi 2 e 4, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla regione e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all'art. 5, comma 54, lettera b) a cui vanno aggiunte le spese tecniche come stabilito al successivo comma 5, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata»; d) al comma 5: l'espressione «opere eseguite» e' sostituita dalla seguente «intervento». 7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: l'espressione «Il rimborso» di cui al comma 2 e' sostituita la seguente «Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4,»; l'espressione «articolo 5, comma 4, lettera g)» e' sostituita dalla seguente «articolo 5, comma 5, lettera g)»; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all'art. 2, comma 1 e' erogato dal Presidente della regione - Vice Commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016».