Art. 4 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 
 
  1. All'art. 2  dell'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quarto comma: l'espressione «Il  trattamento  economico  di
tali  ultimi  soggetti  e'  stabilito  con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   su   proposta   del   commissario
straordinario, nel limite  massimo  di  quarantottomila  euro  annui,
comprese le spese» di cui  all'ultimo  periodo  e'  sostituita  dalla
seguente  «Il  trattamento  economico  di  tali  ultimi  soggetti  e'
stabilito con provvedimento del commissario straordinario, nel limite
massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese»; 
    b) il quinto comma  e'  integralmente  sostituito  dal  seguente:
«Sono uffici di staff:  a)  la  segreteria  tecnica  del  commissario
straordinario;  b)  l'ufficio  per  le  relazioni  istituzionali;  c)
l'ufficio  del  Consigliere  giuridico;  d)  l'ufficio   stampa;   e)
l'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi». 
  2. All'art. 3  dell'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e'  integralmente
sostituito dal seguente: «La segreteria tecnica, in conformita'  alle
direttive del  commissario,  assicura  il  supporto  tecnico  per  le
attivita' della struttura commissariale e per le determinazioni  alla
base dei provvedimenti  commissariali,  nonche',  in  relazione  alla
natura delle funzioni proprie, di raccordo con gli  altri  uffici  di
staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni,  sia  nella
fase di individuazione degli specifici obiettivi da  perseguire,  sia
in  quella  della  predisposizione  delle  ordinanze  e  degli  altri
provvedimenti del commissario e della loro successiva attuazione». 
  3. Dopo l'art. 3 dell'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  e'
inserito il seguente: «3-bis. Ufficio per le relazioni istituzionali. 
    1. L'Ufficio per le relazioni istituzionali: 
      a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del commissario
straordinario e  l'attivita'  degli  Uffici  della  struttura,  anche
tramite l'acquisizione di specifici pareri formali  dell'Ufficio  del
Consigliere giuridico; 
      b)  assicura  il  supporto  al  commissario  straordinario  nei
rapporti con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura  generale  dello
Stato  e  con  ogni  altro  organo  costituzionale   e   di   rilievo
costituzionale, sia nella fase di predisposizione  dei  provvedimenti
commissariali  sia  per  lo  studio   di   tutte   le   problematiche
tecnico-giuridiche connesse all'adempimento dei compiti istituzionali
dei predetti organi; 
      c)  cura  i  rapporti   del   commissario   straordinario   con
l'Autorita' nazionale anticorruzione e con la Struttura  di  missione
per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata
di cui all'art. 30 del decreto-legge; 
      d)   verifica   l'applicabilita'   delle   norme,   esamina   i
provvedimenti sottoposti  al  Consiglio  dei  Ministri  e  quelli  di
iniziativa parlamentare; 
      e) cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative
nelle materie di competenza del commissario straordinario; 
      f)  cura  le  risposte  agli  atti  parlamentari  di  sindacato
ispettivo riguardanti l'attivita' del commissario  straordinario  del
Governo ed il seguito dato agli stessi; 
      g)  sovraintende  al  contenzioso  relativo   agli   atti   del
Commissario straordinario. 
    2. All'ufficio sono assegnati: 
      a) tre esperti di cui all'art. 2,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 9 settembre  2016,  di  cui  uno  con
funzioni di titolare dell'ufficio; 
      b) due unita' amministrative, di cui al medesimo art.  2  comma
3, appartenenti alla categoria A della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli  esperti
di cui alla precedente lettera a), nonche' di cura degli  adempimenti
relativi al  funzionamento  della  cabina  di  coordinamento  di  cui
all'art. 1, comma 5, del decreto-legge e della Conferenza  permanente
di cui all'art. 16 del decreto-legge; 
    3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al  comma  1,  l'Ufficio
per  le  relazioni  istituzionali  e'   allocato   presso   la   sede
istituzionale  della  struttura  commissariale  e  si  avvale   della
segreteria  dell'Ufficio  del  Consigliere  giuridico  prevista   dal
successivo art. 4, comma 4.». 
  4.  L'art.  4  dell'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio   2017   e'
integralmente sostituito dal seguente: 
    «1. L'Ufficio del Consigliere giuridico: 
      a)   cura,   salvo   diversa   indicazione   del    commissario
straordinario,  l'attivita'  di  redazione  delle  ordinanze  di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e  degli  altri  provvedimenti
commissariali,  previ  gli  opportuni  raccordi  con  la   segreteria
tecnica, garantendo la valutazione dei costi  della  regolazione,  la
qualita'   del   linguaggio   normativo,    l'applicabilita'    delle
disposizioni introdotte, l'analisi dell'impatto e della  fattibilita'
della  regolamentazione,  lo   snellimento   e   la   semplificazione
normativa; 
      b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze  e  dei
provvedimenti di cui  alla  precedente  lettera  a),  coadiuvando  il
commissario  straordinario  e  il  servizio  help  desk  di  cui   al
successivo art. 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte
a   quesiti   indirizzate   agli   altri   uffici   della   struttura
commissariale,   alle   amministrazioni   e   agli   altri   soggetti
interessati; 
      c)  assicura  il  supporto  al  commissario  straordinario  nel
coordinamento della propria attivita' con  la  Segreteria  tecnica  e
l'Ufficio per le relazioni istituzionali. 
    2. Oltre al Consigliere giuridico,  che  lo  dirige,  all'ufficio
sono assegnati: 
      a) due esperti di cui all'art. 2,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 9 settembre  2016,  di  cui  uno  con
funzioni di titolare dell'ufficio; 
      b) un'unita' amministrativa, di cui al medesimo art. 2 comma 3,
appartenente alla categoria A  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli  esperti
di cui alla precedente lettera a), nonche' di cura degli  adempimenti
relativi al funzionamento del  comitato  tecnico-scientifico  di  cui
all'art. 50, comma 5, del  decreto-legge,  e  di  ogni  altro  organo
collegiale previsto dal decreto-legge o da ordinanze commissariali. 
    3. Agli esperti assegnati alla struttura commissariale, designati
ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei Comuni dove ha sede
la struttura medesima, e' riconosciuto il  rimborso  delle  spese  di
trasporto  dal  luogo  di  residenza  alla  sede  istituzionale   e/o
operativa nonche' di vitto  e  alloggio  effettivamente  sostenute  e
documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione  per
i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di
trasporto e' in ogni caso limitato a un viaggio settimanale di andata
e ritorno, anche con mezzo proprio. 
    4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al  comma  1,  l'Ufficio
del Consigliere giuridico e' allocato presso  la  sede  istituzionale
della struttura commissariale e si avvale di una propria  segreteria.
Alla segreteria sono assegnate unita' di personale di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  settembre
2016, nel limite di tre unita'  appartenenti  alla  categoria  B  del
personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate». 
    5. All'art. 10, sesto comma, dell'ordinanza n. 15 del 27  gennaio
2017  sono  apportate  le   seguenti   modificazioni:   l'espressione
«funzionario  delegato»  e'  sostituita  dalla  seguente   «sostituto
funzionario delegato».