Art. 4 Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma: l'espressione «Il trattamento economico di tali ultimi soggetti e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese» di cui all'ultimo periodo e' sostituita dalla seguente «Il trattamento economico di tali ultimi soggetti e' stabilito con provvedimento del commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese»; b) il quinto comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Sono uffici di staff: a) la segreteria tecnica del commissario straordinario; b) l'ufficio per le relazioni istituzionali; c) l'ufficio del Consigliere giuridico; d) l'ufficio stampa; e) l'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi». 2. All'art. 3 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «La segreteria tecnica, in conformita' alle direttive del commissario, assicura il supporto tecnico per le attivita' della struttura commissariale e per le determinazioni alla base dei provvedimenti commissariali, nonche', in relazione alla natura delle funzioni proprie, di raccordo con gli altri uffici di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni, sia nella fase di individuazione degli specifici obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del commissario e della loro successiva attuazione». 3. Dopo l'art. 3 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e' inserito il seguente: «3-bis. Ufficio per le relazioni istituzionali. 1. L'Ufficio per le relazioni istituzionali: a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del commissario straordinario e l'attivita' degli Uffici della struttura, anche tramite l'acquisizione di specifici pareri formali dell'Ufficio del Consigliere giuridico; b) assicura il supporto al commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all'adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi; c) cura i rapporti del commissario straordinario con l'Autorita' nazionale anticorruzione e con la Struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata di cui all'art. 30 del decreto-legge; d) verifica l'applicabilita' delle norme, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; e) cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative nelle materie di competenza del commissario straordinario; f) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l'attivita' del commissario straordinario del Governo ed il seguito dato agli stessi; g) sovraintende al contenzioso relativo agli atti del Commissario straordinario. 2. All'ufficio sono assegnati: a) tre esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio; b) due unita' amministrative, di cui al medesimo art. 2 comma 3, appartenenti alla categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a), nonche' di cura degli adempimenti relativi al funzionamento della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge e della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge; 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Ufficio per le relazioni istituzionali e' allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale della segreteria dell'Ufficio del Consigliere giuridico prevista dal successivo art. 4, comma 4.». 4. L'art. 4 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio del Consigliere giuridico: a) cura, salvo diversa indicazione del commissario straordinario, l'attivita' di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, previ gli opportuni raccordi con la segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle disposizioni introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze e dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a), coadiuvando il commissario straordinario e il servizio help desk di cui al successivo art. 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a quesiti indirizzate agli altri uffici della struttura commissariale, alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati; c) assicura il supporto al commissario straordinario nel coordinamento della propria attivita' con la Segreteria tecnica e l'Ufficio per le relazioni istituzionali. 2. Oltre al Consigliere giuridico, che lo dirige, all'ufficio sono assegnati: a) due esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio; b) un'unita' amministrativa, di cui al medesimo art. 2 comma 3, appartenente alla categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a), nonche' di cura degli adempimenti relativi al funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge, e di ogni altro organo collegiale previsto dal decreto-legge o da ordinanze commissariali. 3. Agli esperti assegnati alla struttura commissariale, designati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei Comuni dove ha sede la struttura medesima, e' riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di residenza alla sede istituzionale e/o operativa nonche' di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione per i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di trasporto e' in ogni caso limitato a un viaggio settimanale di andata e ritorno, anche con mezzo proprio. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Ufficio del Consigliere giuridico e' allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale di una propria segreteria. Alla segreteria sono assegnate unita' di personale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nel limite di tre unita' appartenenti alla categoria B del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate». 5. All'art. 10, sesto comma, dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l'espressione «funzionario delegato» e' sostituita dalla seguente «sostituto funzionario delegato».