Art. 5 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 si applicano a tutti gli interventi, disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 o dall'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016 ovvero dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia stato ancora riconosciuto il contributo. Roma, 7 aprile 2017 Il Commissario: Errani Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 762