Art. 5 
 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai
fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016. 
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  3. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 si applicano a
tutti gli interventi, disciplinati dall'ordinanza commissariale n.  4
del 17 novembre 2016 o  dall'ordinanza  commissariale  n.  8  del  14
dicembre  2016  ovvero  dall'ordinanza  commissariale  n.  9  del  14
dicembre 2016, in relazione ai quali, alla data di entrata in  vigore
della presente  ordinanza,  non  sia  stato  ancora  riconosciuto  il
contributo. 
    Roma, 7 aprile 2017 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 2017 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, n. 762