IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                  e 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare  e,
in particolare l'art. 6, paragrafo 2, ove e' previsto che i cittadini
di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati  sistematicamente
e oggettivamente  circa  i  loro  diritti  prima  dell'esecuzione  di
qualsiasi decisione di rimpatrio; 
  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante
l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che, con
decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno  e  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono  determinati  le  modalita'  e  i
termini  per  garantire  ai  cittadini   stranieri   interessati   le
informazioni  di  cui  all'art.  6,  paragrafo  2,  della   direttiva
2009/52/CE; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  le  norme  di  attuazione  del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Ritenuto di dover stabilire le modalita' e i termini per  garantire
ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE; 
 
                              Adottano 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente 
                   il cui soggiorno e' irregolare 
 
  1. Il datore di lavoro e' responsabile nei confronti del lavoratore
straniero assunto illegalmente il cui soggiorno  e'  irregolare,  del
pagamento di: 
    a) ogni  retribuzione  arretrata;  il  livello  di  remunerazione
concordato e' pari alle retribuzioni  dovute  in  base  ai  contratti
collettivi nazionali riferibili all'attivita' svolta per il livello e
le mansioni indicate, che  non  devono  essere,  comunque,  inferiori
all'importo mensile previsto per l'assegno sociale  per  rapporti  di
lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere
rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi  della  legge  7  dicembre
1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro; 
    b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che
il datore di lavoro avrebbe dovuto  versare  in  caso  di  assunzione
legale del cittadino straniero, incluse le penalita'  di  mora  e  le
relative sanzioni amministrative.