Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati
nella deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 16 del 20
maggio 2016 e nel decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare del 13 ottobre 2008, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet  del  Ministro  dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui  al  comma  1,
per le ZSC, o loro porzioni ricadenti all'interno  di  aree  naturali
protette  di  rilievo   regionale,   integrano   gli   strumenti   di
regolamentazione e pianificazione  esistenti,  nelle  more  del  loro
aggiornamento.  Per  le  ZSC  e  per  le  loro   porzioni   ricadenti
all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure
di  conservazione  di  cui  al  comma  1,  integrano  le  misure   di
salvaguardia e gli strumenti  di  regolamentazione  e  pianificazione
esistenti, nelle more del loro aggiornamento. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  Regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati  Natura  2000.  Per  le  parti  delle  ZSC  ricadenti
all'interno del territorio delle aree naturali  protette  di  rilievo
nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti
gestori. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla  Regione  Liguria.
Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree  naturali  protette
di rilievo nazionale le integrazioni e le  modifiche  sono  approvate
dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati  entro
i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.